Antiriciclaggio: imposta di bollo su assegni e vaglia rilasciati in forma libera
Agenzia Entrate , circolare 07.03.2008 n° 18. Dal 30 aprile 2008 tutti gli assegni (bancari, circolari, postali, vaglia postali e cambiari) potranno essere trasferibili soltanto su esplicita richiesta scritta del richiedente ed a fronte del pagamento di 1,5 euro a titolo di imposta di bollo.E’ questo uno dei chiarimenti che arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 7 marzo 2008, n. 18 in merito alle nuove norme antiriciclaggio contenute nel D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.In particolare, per importi fino a 5 mila euro sarà sufficiente indicare il codice fiscale del girante mentre per assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro la richiesta dovrà contenere:codice fisale del girante;nome o ragione sociale del beneficiario;clausola di non trasferibilità.
Articolo scritto da redattore
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