Telecamere condominiali e privacy | condominio
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Telecamere condominiali e privacy

Con documento del 13.5.08, il Garante della Privacy ha “segnalato” al Parlamento ed al Governo la necessità di intervenire con provvedimenti legislativi sulla problematica relativa alle apparecchiature di videosorveglianza nelle parti comuni condominiali. Quella di “videosorvegliare” determinate parti comuni condominiali è infatti un’esigenza sempre più sentita dai condomini, per ovvi motivi di sicurezza, connessi ad una microcriminalità sempre più dilagante e che appare ormai impossibile da reprimere per le forze di Pubblica Sicurezza. Sul tema, ma in termini più generici, il Garante si era già espresso con due precedenti provvedimenti di carattere generale, quello del 29.11.2000 e quello del 29.4.2004, oltre che in molte decisioni su singoli, specifici casi.
Il tema non era però mai stato trattato nei termini del provvedimento che qui si commenta. La giusta esigenza di tutela della proprietà e delle persone si pone infatti in contrasto con altrettanto intuitivi profili di Privacy dei condomini.
L’opportunità di un intervento legislativo è dato dal fatto che entrambe le tematiche non sono in alcun modo disciplinate normativamente dal codice civile, che nel 1942 certamente non poteva porsi questi problemi.
Il documento del Garante della Privacy riguarda “il caso in cui non i singoli condomini, ma l’intera compagine condominiale intenda effettuare tali trattamenti (previa installazione di sistemi di videosorveglianza per il tramite della relativa amministrazione condominiale, anche presso amministrazioni di residence o di multiproprietà) in aree comuni (quali portoni d’ingresso, androni, cortili, scale, aree di accesso a parcheggi o dedicate a servizi comuni)”. Prendendo spunto da recenti quesiti e segnalazioni il Garante afferma quind i che “dal loro esame emerge l’esistenza di due interessi contrapposti: “da un lato, l’esigenza volta a preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni comuni (ad esempio, rispettivamente, contro aggressioni e danneggiamenti o furti); dall’altro, la preoccupazione che i trattamenti effettuati, nel rendere più agevolmente conoscibili a terzi informazioni relative alla vita privata dichi vive in edifici condominiali, come pure abitudini e stili di vita individuali e familiari, siano idonei a incidere sulla libertà degli interessati di muoversi, non controllati, nel proprio domicilio e all’interno delle aree comuni”.
Dunque il codice non ne tratta ed anche rifacendoci ai principi generali non vi è alcuna certezza se l’installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata per iniziativa dei soli proprietari o se si debba tener conto anche del consenso di altri soggetti, in particolare dei conduttori; altro dubbio sollevato dal Garante è quale tipo di maggioranza occorra per l’approvazione.
In questa materia, ricorda ancora il Garante, non può inoltre essere sottovalutato il divieto contenuto nell’art. 615 bis del codice penale, che sanziona chiunque si procuri indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio, nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni; ciò che comporterebbe la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione. Sin qui dunque i “dubbi” del Garante della Privacy, che chiede al parlamento ed al Governo di risolverli con un intervento legislativo, eventualmente “organico”, vale a dire nell’ambito di una generale riforma della normativa condominiale.
Noi però, inguaribilmente e sempre più scettici sui tempi ed addirittura sulla capacità di “risposta” delle istituzioni, dobbiamo sin da ora porci il problema, sia come condomini che come amministratori, dato che i n qualsiasi momento una simile problematica può essere posta (o imposta) all’attenzione dell’assemblea. Vediamo dunque che fare, quantomeno sotto un profilo eminentemente pratico, pur con tutti gli intuibili dubbi di chi azzarda delle proposte. Nessun dubbio, anzitutto, su quale possa essere l’ambito soggettivo di una tale decisione: esso non può che concernere i soli condomini ovviamente nella sede assembleare – e non anche gli inquilini o chissà chi altri (il lattaio? L’amante?). Ovviamente l’amministratore accorto informerà l’assemblea (che supponiamo istintivamente entusiasta verso misure che aumentino, in senso lato, la “sicurezza”) dei possibili rischi sia di incorrere nella sanzione penale ex art. 615 bis del Codice Penale (ma spezzeremmo una lancia in favore del “buon senso” del Giudice) sia degli “strali” dello stesso Garante della Privacy che però, proprio di fronte alla esplicita dichiarazione di dubbio espressa dal provvedimento che qui si commenta, non dovrebbe poi sanzionare. Poi l’assemblea prenderà in piena consapevolezza la sua decisione. Ristretto così l’ambito soggettivo della decisione, si tratta, quanto al “quorum” deliberativo, di una innovazione, quindi occorrerà anzitutto la maggioranza degli interventi in assemblea, che rappresenti i due terzi dei millesimi. Va tuttavia ricordato che l’art. 1120, 2° comma, del Codice Civile sanziona come vietate (quindi possibili solo con l’unanimità dei consensi) tra le altre, quelle innovazioni che possano recare pregiudizio alla sicurezza del fabbricato, da intendersi anche come sicurezza dei singoli condomini, concetto estensibile anche alla privacy.
È dunque possibile che un condomino dissenziente impugni la delibera e toccherà quindi al Giudice decidere se quel tipo di decisione possa essere presa a maggioranza (sia pure qualificata) oppure occorra l’unanimità dei consensi. Come spesso accade toccherà dunque alla giurisprudenza, nelle “maglie larghe” della legge e nell’inerzia del legislatore, trovare l e soluzioni dei problemi concreti. Registro in proposito la sentenza un po’ risalente ed abbastanza restrittiva 6.4.1992 del Tribunale di Milano, in cui si afferma: “È da ritenersi lecita l’installazione di una telecamera nel pianerottolo comune che consenta la sola diretta osservazione del portone di ingresso e dell’area antistante la porta d’ingresso alla singola unità immobiliare; mentre non è ammissibile l’installazione di apparecchiature che consentano di osservare le scale, gli anditi ed i pianerottoli comuni, in quanto ciò comporta una possibile lesione e compressione dell’altrui diritto alla riservatezza”: si trattava però, evidentemente, dell’iniziativa di un singolo condomino.

Avv. Davide Civallero
Socio Ircat

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2 Commenti a “Telecamere condominiali e privacy”

  1. cioffi umberto Says:

    in un condominio di 20 proprietari l’amministratore ritarda la riunione consuntiva condominiale di fine anno
    forse preoccupato di non essere confermato.
    Quali sono le condizioni necessarie per chiedere noi condomini, l’assemlea di fine anno dove oltre al bilancio si discuterà della riconferma o meno dello stesso amministratore.

  2. Iagulli Michele Says:

    In caso di impianto di videosorveglianza che copre condominio (60 condomini) e box interrati, le spese come vanno suddivise? a millesimi o unità immobiliare? GRazie
    Cordiali saluti

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