Condómini morosi: per i creditori non c’è segreto
L’amministratore può comunicare ai terzi creditori del condominio i dati dei comproprietari morosi: lo ha stabilito lo scorso 26 settembre il Garante per la protezione dei dati personali.
Il Garante per la privacy ha risposto al quesito facendo riferimento al provvedimento generale dell’8 maggio 2006, nel quale è precisato che le informazioni riferite a ciascun partecipante possono essere trattate per finalità di gestione e amministrazione del condominio come stabilito dall’articolo 24, comma i, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 196/2003.
In base ai principi di protezione dei dati personali, le informazioni oggetto di trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti: nella pratica, sono tali quelle che consentono di identificare i condómini obbligati al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi, le rispettive quote millesimali e – se del caso – le altre informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute. In base a questo parere, dunque, la comunicazione ai fornitori da parte dell’amministratore sembra limitata ai nominativi ed agli indirizzi dei morosi (con l’ammontare della morosità) e non riferita all’elenco di tutti i partecipanti al condominio in sede di stipula del contratto d’appalto.
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Articolo scritto da redattore
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febbraio 24th, 2009 at 22:38
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