Condómini morosi: per i creditori non c’è segreto | condominio
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Regole e adempimenti

Condómini morosi: per i creditori non c’è segreto


Condómini morosi: per i creditori non c’è segreto


L’amministratore può comunicare ai terzi creditori del condominio i dati dei comproprietari morosi: lo ha stabilito lo scorso 26 settembre il Garante per la protezione dei dati personali.
Dopo la sentenza 9148 dell’8 aprile 2008, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno abolito il principio della solidarietà passiva tra condomini, gli amministratori si trovavano di fronte ad un dubbio operativo.Con il regime attuale, infatti, i creditori del condominio devono chiedere il pagamento delle somme non ricevute solo ai comproprietari morosi e solo pro quota. Ma, per farlo, hanno bisogno di informazioni che solo l’amministratore può fornire.
Da qui il dubbio sulla liceità di comunicare agli appaltatori di beni e servizi condominiali i dati personali riferiti ai partecipanti alla comunità condominiale (nominativi, indirizzi e quote di partecipazione alle spese). In particolare, ci si chiedeva se fosse possibile comunicare i nominativi dei condómini morosi, la somma da loro dovuta e le rispettive quote millesimali, senza il previo consenso degli interessati.

 

Il Garante per la privacy ha risposto al quesito facendo riferimento al provvedimento generale dell’8 maggio 2006, nel quale è precisato che le informazioni riferite a ciascun partecipante possono essere trattate per finalità di gestione e amministrazione del condominio come stabilito dall’articolo 24, comma i, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 196/2003.
Rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite, il Garante non ha individuato alcun ostacolo nella disciplina di protezione dei dati personali riferiti ai singoli condómini. Il trattamento dei dati può dunque essere effettuato dai fornitori di beni e servizi comuni in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti al condominio, ancorché tramite l’amministratore (articolo 24 comma i, lettera b) ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (articolo 24, comma i, lettera f).

 

In base ai principi di protezione dei dati personali, le informazioni oggetto di trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti: nella pratica, sono tali quelle che consentono di identificare i condómini obbligati al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi, le rispettive quote millesimali e – se del caso – le altre informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute. In base a questo parere, dunque, la comunicazione ai fornitori da parte dell’amministratore sembra limitata ai nominativi ed agli indirizzi dei morosi (con l’ammontare della morosità) e non riferita all’elenco di tutti i partecipanti al condominio in sede di stipula del contratto d’appalto.

 

 

 

 


  Fonte: il Sole 24 Ore del 7.10.08

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Un commento a “Condómini morosi: per i creditori non c’è segreto”

  1. sicali giovanni claudio Says:

    Vorrei ricevete le mail per partecipare a questo sito. Mi trovo in un condominio con 2000 problemi. Grazie. Complimenti per il sito.

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