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Quando l’avvocato è gratis!

Lo sapevate che per legge chi ha un reddito insufficiente ha diritto alla difesa legale gratuita? Si chiama “gratuito patrocinio” ed è a favore di chi ha un reddito annuale non superiore a euro 10.628,16. Questo il nuovo limite reddituale per avere diritto alla difesa gratuita così come disposto dal decreto del Ministero della Giustizia del 20 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2009. Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato è stato elevato da euro 9.723,84 ad euro 10.628,16. Lo ha stabilito il Ministro della Giustizia con il Decreto 20 gennaio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2009, n. 72) come adeguamento al rilevato aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Ecco di seguito il testo integrale del provvedimento:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 20 gennaio 2009

Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

(GU n. 72 del 27-3-2009)

IL CAPO DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l’art. 77 del citato Testo unico che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 29 dicembre 2005 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2004, e’ stato aggiornato in euro 9.723,84 l’importo originario fissato dall’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;

Ritenuto di dover adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito fissato in euro 9.723,84;

Rilevato che nel periodo relativo ai bienni considerati, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%;

Decreta:

L’importo di euro 9.723,84, indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi’ come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e’ aggiornato in euro 10.628,16.

Il presente decreto verrà’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Ormanni

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 195

Articolo scritto da

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10 Commenti a “Quando l’avvocato è gratis!”

  1. Il ReteGiornale - la Tua Voce in Rete» Condominio » Quando l’avvocato è gratis! Says:

    [...] articolo originale [...]

  2. RAISSA Says:

    CHIEDO AIUTO E GIUSTIZIA..
    SONO LA SIGNORA RAISSA DOHOTAR,HO 48 ANNI, ORIGINARIA DELL’UCRAINA, E HO
    BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO.
    SONO PROPRIETARIA DI UN PICCOLO APPARTAMENTO NEL CENTRO DI PARMA, ACQUISTATO 4
    ANNI E MEZZO FA E CI ABITO CON MIA FIGLIA DI 18 ANNI.
    AL MOMENTO DELL’ACQUISTO HO DATO MOLTA IMPORTANZA AL FATTO DI AVERE UNA
    PROPRIETA’ TUTTA MIA, CHE AL GIORNO D’OGGI E’ MOLTO IMPORTANTE,SENZA PERO’
    TENER CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESSA.
    MI SONO ACCORTA DOPO L’ACQUISTO CHE IL TETTO ERA COMPLETAMENTE DA RIFARE IN
    QUANTO ESSENDO ALL’ULTIMO PIANO E IL SOFFITTO TRAVI DI LEGNO AMMUFFITE APPENA
    SI TOCCANO QUEST’ ULTIME SI SGRETOLANO, ESSENDO DI LEGNO VECCHIO; MANCA L’
    ISOLANTE TERMICO E QUESTO PROVOCA UN ABBASSAMENTO DI TEMPERATURA NOTEVOLE E UN
    UMIDA’ IN TUTTA LA CASA SENZA TENER CONTO DELL ODORE DI MUFFA CHE GIORNO DOPO
    GIORNO AUMENTA SEMPRE PIU.
    NON C’E’ QUINDI MAI STATA UNA MANUNTENZIONE COMPLETA ANCHE PRIMA DEL MIO
    ARRIVO PER SALVAGUARDARE IL TERZO PIANO(DOVE CI ABITO), TENGO A PRECISARE CHE
    IL PALAZZO E’ MOLTO VECCHIO ED E’ DIVISO IN DUE PARTI, UNA PARTE E’ STATA
    RISTRUTTURATA CIRCA 10 ANNI FA, E L’ALTRA DOVE CI ABITO INVECE NON E’ MAI STATA
    TOCCATA DAI LAVORI.
    HO INTERPELLATO PIU VOLTE L AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DA 4 ANNI A QUESTA
    PARTE PER FARGLI NOTARE LE CONDIZIONI PIETOSE DEL MIO TETTO E DI TUTTO IL TERZO
    PIANO, PER NON PASSARE IL 5 ANNO SOTTO LA PIOGGIA E IL FREDDO E CON UMIDITA
    COSTANTE.
    L’AMMINISTRATORE IN DATA 04/05/10(FINALMENTE!) HA INDOTTO UN’ASSEMBLEA DOVE HO
    CON ALTRI CONDOMINI ESPOSTO IL PROBLEMA E ABBIAMO ESAMINATO ALLORA I VARI
    PREVENTIVI DELLE VARIE DITTE ADIBITE AL RIFACIMENTO DEL TETTO, TROVANDO LA
    SOLUZIONE MIGLIORE AFFIDANDO IL LAVORO ALLA DITTA X CON SPESE PARI A Y.
    L’AMMINISTRATORE MI HA ASSICURATO A SUO TEMPO(SUBITO DOPO L’ASSEMBLEA) UN
    TEMPO DI ATTESA PARI A UN MESE E MEZZO MASSIMO, ARRIVANDO QUINDI A INIZIO
    LUGLIO PER L’INIZO DEI LAVORI.
    ORA SIAMO HA INIZIO OTTOBRE E HO IN MANO SOLO LE PROMESSE DELL’AMMINISTRATORE
    SENZA NESSUN FATTO.
    CHIEDO A VOI UN AIUTO, SU COME POSSO AGIRE, VISTO CHE PAGO LE SPESE
    CONDOMINIALI SENZA PERO RICEVERE UN RISCONTRO COME NEL MIO CASO.
    QUALI RESPONSABILITA’ E DOVERI HA L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE?
    SPERO IN UNA VOSTRA RISPOSTA AL PIU BREVE TEMPO POSSIBILE..MENTRE SCRIVO QUESTA LETTERA PIANGO..E INIZIATO AUTUNNO ED E FREDDO IO E MIA FIGLIA NON RIUSCIAMO VIVERE IN QUESTI CONDIZIONI..GRAZIE

  3. admin Says:

    Aspettiamo la reazione dei lettori per poi valutare le azioni da porre in essere per poter essere d’aiuto alla Sig.ra RAISSA DOHOTAR … ovviamente a brevissimo!

  4. domenico Says:

    BUON GIORNO. HO SCRITTO ALL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI UN PICCOLO PAESE IN CALABRIA ,DI ATTIVARSI A FAR TOGLIERE LE TETTOIE CHE ALCUNI CONDOMINI HANNO INSTALLATO NEI PIANI TERRA , FISSANDO LE TETTOIE SUL MURO CONDOMINIALE E FISSATI PER TERRA O SUL MURO DI RECINZIONE SEMPRE CONDOMINIALE .COSI FACENDO VIETANO LA VEDUTA A PIOMBO CHE PRIMA AVEVAMO, LA SUA RISPOSTA è STATA; ESSENDO FACILMENTE REMOVIBILI E NON FISSATE AL SUOLO, NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONI….SE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI( SECONDO LUI) NON SPETTA ALL’AMMINISTRATORE FARLE TOGLIERE ANCHE PER IL DECORO ARCHITETTONICO? NON CI VUOLE ANCHE LA CONCESSIONE EDILIZIA., PERCHE’ VUOLE FARE COME PONZIO PILATO, SE NE VUOLE LAVARE LE MANI, LASCIANDO A NOI CONDOMINI NELLE LITI.
    IN ATTESA DI UNA VOSTRA CORTESE RISPOSTA .
    RINGRAZIO . CORTESI SALUTI D.D.

  5. admin Says:

    L’Art. 1102 del codice civile stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune purché lo stesso uso sia possibile e non rechi danno a tutti gli altri comproprietari e non alteri il decoro architettonico dell’immobile. Spetta all’amministratore far rispettare l’osservanza al codice in caso di inadempienza il condomino può rivolgersi alla magistratura sia nei confronti dell’amministratore che per far ripristinare lo stato quo-ante
    ua

  6. admin Says:

    L’Art. 1102 del codice civile stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune purché lo stesso uso sia possibile e non rechi danno a tutti gli altri comproprietari e non alteri il decoro architettonico dell’immobile. Spetta all’amministratore far rispettare l’osservanza al codice in caso di inadempienza il condomino può rivolgersi alla magistratura sia nei confronti dell’amministratore che per far ripristinare lo stato quo-ante.

  7. Angela Says:

    Salve,
    io ho un problema simile alla sig.ra Raissa.
    Due anni fa ho acquistato un appartamento in un condominio che aveva deliberato, prima del mio arrivo, il rifacimento della facciata. Dopo due anni ancora nulla, la situazione è sempre la stessa. Inoltre ho scoperto che tali lavori non saranno, per così dire, svolti nel miogliore dei modi, rattoppi di pavimenti (e non pavimentazione completa, pittrazione della facciata e non ripristino delle situazioni di pericolo dei balconi). Ad ogni modo è da quando ho comprato casa che tento di chiedere un’assemblea ma l’amministratrice fa finta di nulla, non dà inizio ai lavori (nonostante tutti ora abbiano pagato) e non presenta ancora un bilancio…

    come posso muovermi in questi casi? (a parte la revoca del suo incarico?). Una decisione si assemblea, dopo tutto questo tempo e con nuove problematiche non può essere annullata facendone una nuova in cui decidere ex novo dei lavori???

    grazie

  8. Paolo Bellini Says:

    I problemi che solleva sono notevoli e di vari aspetti:

    Se l’amministratore da due anni non presenta i rendiconto può essere dichiarato decaduto o dall’assemblea o dal tribunale anche su richiesta di un solo condomino
    L’assemblea è sempre sovrana quindi può tornare sulle sue decisioni e modificarle o annullarle
    Consiglio di nominare un tecnico che rediga un capitolato e quindi richiedere dei preventivi uniformi
    Mi sembra opportuno sottoscrivere un contratto con la ditta appaltatrice che preveda oltre la direzione lavori un collaudo ed una garanzia pluriennale sui lavori effettuati

    Umberto Anitori

  9. Emanuela Says:

    Per favore qualcuno mi spiega come fare ad inserire delle domande ?
    Grazie

  10. Paolo Bellini Says:

    Mandi pure una mail alla info@condominio.it e le risponderemo il prima possibile.
    Chieda pure anche attraverso i commenti per cercare una risposta da parte della community di condominio.
    saluti le redazione

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