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Fiscale

Si alle istanze di rimborso Irap degli amministratori di condominio

A partire dalle ore 12 di venerdì 12 giugno gli amministratori condominiali e immobiliari soggetti a Irap – vale a dire quelli che svolgono un’attività professionale autonomamente organizzata – potranno richiedere, a titolo di parziale deducibilità dell’Irap stessa, il rimborso del 10% delle imposte sui redditi versate negli anni scorsi. La facoltà in questione è stata segnalata dalla Confedilizia – attraverso una specifica Circolare – a tutti gli iscritti al Registro nazionale amministratori della Confederazione, ai quali sono state illustrate le principali regole da applicarsi nell’occasione, ma anche altree associazioni si sono mosse in tal senso. La possibilità di ottenere il rimborso in parola discende da quanto previsto con il cosiddetto decreto “anticrisi”, che ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/08 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), dell’imposta regionale sulle attività produttive. La deduzione secondo le istruzioni impartite spetta solo nel caso in cui siano state sostenute spese per lavoro dipendente e assimilato o interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione in sede di determinazione della base imponibile Irap.
L’istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica – a partire, come detto, dalle ore 12 di venerdì 12 – utilizzando il prodotto di gestione denominato “RimborsodaIrap”, che sarà disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate.

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