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Archivio del luglio, 2009


Condominio e la custodia di beni comuni

Il condominio è proprietario – e quindi “custode” – di un’ampia serie di beni comuni che, se non fatti oggetto di adeguata manutenzione, sono potenzialmente pericolosi per le persone (condomini o terzi che siano) e per i loro beni. La specifica responsabilità che ne consegue – oltre a quella generica di non recare danno ad altri, prevista dall’art. 2043 c.c., che ha altri e più difficili (per il danneggiato) presupposti – è detta per “custodia” ed è prevista dall’art. 2051 del Codice Civile, che così prescrive: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Si tratta di una responsabilità che viene spesso definita “oggettiva”, cioè quasi priva di difesa. Essa infatti si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma sulla pura e semplice relazione tra questi e la cosa che ha prodotto il danno.

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