Cortili e parcheggi condominiali | condominio
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Cortili e parcheggi condominiali

cortili parcheggi condominialiCon una recente sentenza (la n. 1547 del 21.1.09) la Suprema Corte di Cassazione è tornata ancora una volta sull’argomento dei cortili condominiali ed in particolare sulla legittimità del loro utilizzo a scopo di parcheggio delle autovetture.
L’argomento è già stato più volte trattato dai giudici di legittimità, ma il caso esaminato dagli ermellini merita di essere analizzato in quanto presenta una peculiarità: ad un regolamento di condominio che vietava espressamente tale utilizzo, pareva contrapporsi una delibera assembleare, successivamente assunta, che inibiva ai terzi estranei la possibilità di parcheggiare auto nel cortile, sul quale insistevano alcuni esercizi commerciali.
La proprietaria di uno di essi, situato al piano terra del condominio, adiva l’autorità giudiziaria deducendo come alcuni condomini, in violazione del regolamento condominiale e più in generale dell’art. 1102, fossero soliti parcheggiare la propria autovettura nel resede condominiale adibito a passo o cortile.
Si costituivano alcuni condomini contestando l’opponibilità del predetto regolamento condominiale, in quanto privo di data certa e non trascritto,  nonché il suo superamento ad opera di successive delibere assembleari.
Secondo i convenuti, infatti, la delibera con la quale si era espressamente vietato il parcheggio ai terzi estranei del condominio costituiva un’autorizzazione, neanche troppo implicita, per i condomini. Il Giudice di Pace respingeva la domanda.
Anche il Tribunale, adito in grado di appello, confermava l’impugnata sentenza, dando così ragione ai convenuti.
La questione è stata dunque portata al vaglio della Suprema Corte.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata aveva errato nel non ritenere sussistente, nel caso in esame, un divieto di parcheggio, in quanto tale divieto deriverebbe, oltre che dal regolamento di condominio, anche da una corretta lettura degli art. 1117 e 1102 cod. civ.
L’utilizzo del cortile come parcheggio per le autovetture avrebbe infatti non solo mutato la destinazione d’uso del medesimo – destinato, come la stessa Corte aveva avuto in passato modo di puntualizzare (Cass. Civ. n. 6673/1988), a dare aria e luce ai locali prospicienti di proprietà esclusiva e di consentire il libero transito per accedere ai medesimi – ma avrebbe
 anche impedito agli altri partecipanti al condominio di farne pari uso.
Il ricorso è stato rigettato.
La Corte, con la sentenza in commento, ha confermato le decisioni di merito, negando efficacia vincolante al regolamento non trascritto.
Quanto alla lamentata violazione dell’art. 1102 cod. civ., la Corte, nel respingere, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, la censura, ha confermato un orientamento ormai noto, a mente del quale il limite del godimento della cosa comune si identifica con riferimento alla sua destinazione attuale, desunta dall’uso fattone in concreto dai condomini.
La pronuncia in questione costituisce dunque il consolidamento di un filone giurisprudenziale secondo il quale la legittimità del parcheggio delle autovetture nei cortili condominiali, in difetto di un espresso e vincolante divieto regolamentare, debba essere valutata caso per caso, sotto il duplice profilo dei limiti individuati dall’art. 1102 cod. civ.: quello di non alterare la destinazione del bene comune e di non impedire ad alcuno dei partecipanti di farne parimenti uso.

Fonte: Newspages
Avv. Giulio Acuto
Ircat

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6 Commenti a “Cortili e parcheggi condominiali”

  1. demeo pasquale Says:

    volevo chiedere cortesemente se in un cortile comune condominio dove si può parcheggiare ci sono due vialotti di circa 4 metri adibiti al passaggio per poter accedere ai box di solito parcheggia un’auto monovolume 7 posti i condomini fanno presente che essendo una macchina di grossa cilindrata arriva quasi sotto il balcone del primo piano essendo alto circa 3 metri ma senza nessuno risultato vorrei sapere se si può richiamare legalmente e cosa dice a proposito la giurisprudenza tanti ringraziamenti e spero in una vostra risposta

  2. RANNALHI Says:

    Vorrei cortesemente sapere se il condominio puo’ incorrere in sanzioni essendo parcheggiata nel cortile adibito a tale scopo la vettura di uno dei condomini con l’assicurazione da tempo scaduta.
    Grazie fin d’ora.

  3. Umberto Anitori Says:

    No. Il condominio non ha nessuna responsabilità.
    Umberto Anitori

  4. roberto Says:

    Buongiorno
    Vorrei sapere se le norme relative alle dimensioni delle aree di parcamento delle auto previste dal Codice della Strada sono da applicarsi in posteggi auto in cortili condominiali.
    Tale quesito si pone in relazione a quanto previsto agli art. 75 e 140 del DPR 495/92 e dell’art 40 del CDS.
    Grazie e saluti

  5. Umberto Anitori Says:

    Umberto Anitori – Gli spazi o meglio i cortili condominiali destinati a parcheggio sono soggetti alla regolamentazione del condominio e quindi a quanto previsto dal Regolamento Condominiale e/o eventualmente alle delibere assembleari. Il Codice della Strada si applica sulle strade aperte al pubblico passaggio delle auto. Gli articoli da lei indicati riguardano la manutenzione e la gestione di strade destinate ad un utilizzo possibile a tutti mentre gli spazi condominiali non lo sono. Nel caso che le strade condominiali e/o consortili fossero liberamente accessibili a tutti per quanto riguarda la segnaletica sono sogette al rispetto del CdS.

  6. roberto Says:

    Grazie Umberto Anitori
    scusami se non sono del tutto convinto della tua interpretazione.
    Il comma 2 dell’art. 75 che qui mi qui riportato dice:
    “I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico,quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini,parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all’uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari”.

    E evidente che il soggetto è la parola “strade” che nella prima parte le assimila alle aree di condominio aperte ad uso pubblicosenza alcun dubbio.
    Nella seconda parte del comma le parole ” su tali strade…” a mio avviso vogliono significare non solo le strade private non aperte all’uso pubblico bensì anche la lista di aree sopracitate tra cui sono inclusi anche anche i cortili condominiali.
    Da questo punto di vista isegnali stradali in cortili cond senza accesso di pubblico tra i quali sono incluse le aree di parcamento debbono essere a norma
    Grazie
    Roberto

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