La certificazione energetica degli edifici | condominio
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Certificazione Energetica

La certificazione energetica degli edifici

certificazione energeticaLa certificazione energetica è un documento che attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio, ovvero il fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale o estiva, riscaldamento dell’acqua per uso domestico, ventilazione illuminazione.
Tramite la certificazione energetica si attribuisce ad un immobile una classe energetica che va da G ad A+. Vengono in questo modo sintetizzate tutte le informazioni legate al rendimento energetico.
In altre parole, la certificazione energetica permette di conoscere la qualità energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto di compravendita o di locazione; introduce un importante elemento di trasparenza per il mercato immobiliare e promuove la conoscenza tra i cittadini della qualità energetica degli edifici.
Inoltre, l’efficienza energetica dell’immobile risultante dalla certificazione energetica, inciderà anche sul suo valore di mercato.
La certificazione è obbligatoria in caso di trasferimento di immobili a titolo  oneroso, dal 1 luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore ai 1000mq; dal 1 luglio 2008 l’obbligo è stato esteso anche agli edifici di superficie inferiore ai 1000mq, ad eccezione delle singole unità immobiliari. Infine dal 1 luglio 2009 sarà obbligatoria anche per le singole unità immobiliari e non soltanto per gli immobili di nuova costruzione ma anche per gli edifici esistenti.
Una problematica di particolare importanza attiene alla sussistenza o meno dell’obbligo di allegazione agli atti di compravendita della certificazione energetica. Ciò in quanto il predetto obbligo era previsto, a pena di nullità, dalla Dlgs. 192/2005 agli artt. 6 commi 3-4 e commi 8-9 dell’art. 15, che sono stati abrogati dall’art. 35 D.L. 122/2008 convertito in legge. Il problema nasce dal fatto che in Piemonte la legge Regionale n. 13/2007 prevede, in caso di compravendita, l’obbligo di allegazione a cura del venditore e, in caso di locazione, la messa a disposizione del predetto da parte del locatore. Le sanzioni previste dalla legge regionale per il mancato
 rispetto di tali prescrizioni sono le seguenti: per il proprietario vi è una sanzione pecuniaria che va da €.1.000,0 ad €.10.000,00; per il conduttore da €.500.00 ad €.5.000,00. Ci si è chiesti pertanto, alla luce dell’abrogazione della legge nazionale, se persista o meno tale obbligo. Sul punto, vi è un interessante parere del Consiglio Nazionale del Notariato che distingue il caso in cui vi sia una legge regionale come in Piemonte da quello in cui non vi sia.
Nel primo caso, il consiglio notarile invita i Notai alla massima prudenza ritenendo che gli stessi debbano seguire quanto disposto dalla legge regionale e quindi mantenere l’obbligo di allegazione. Nelle regioni che non hanno legiferato il consiglio notarile ritiene che non sussistano ragioni che facciano sorgere in capo al Notaio l’obbligo di richiedere l’allegazione dell’attestato di qualificazione energetica, né che l’alienante documenti di averlo messo a disposizione dell’acquirente.

Fonte: Newspages
Avv. Stefania Varca – Ircat

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