Il Garante per la privacy interviene, di nuovo, sulle affissioni nelle bacheche condominiali
I nostri lettori ricorderanno che il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento generale del 18 maggio 2006 (doc. web n. 1297626) pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3 luglio 2006 “ha disciplinato la materia della privacy nel condominio e, significatamente, al punto 3.2, ha chiarito che “integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile. L’esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad es. inerenti allo svolgimento della assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente (provv. 12-12-2001 – doc. web n. 31007)”.
Con successivo provvedimento (20-11-2008, bollettino 99 del novembre 2008, doc. web 1576139) il Garante era intervenuto sulla questione relativa alla diffusione di dati personali mediante affissioni nella bacheca del condominio censurando l’operato di un amministratore che aveva affisso, negli spazi preposti alle comunicazioni interne al condominio, un avviso relativo alla disdetta del contratto di locazione stipulato dal condominio, invitandolo ad adeguarsi alle istruzioni già impartite, ribadendo che nella bacheca condominiale, accessibile al pubblico, non è possibile affiggere dei dati che possano rendere identificabili i singoli condomini e ciò anche nell’ipotesi in cui essi abbiano commesso un’infrazione ai danni del condominio.
La newsletter del Garante del 9 settembre 2009 da notizia dell’intervento in commento. L’antefatto è il seguente: l’amministratore del condominio affigge nella bacheca dell’edificio un comunicato con il quale avvisava che avrebbe provveduto alla rimozione di alcune auto parcheggiate nel cortile comune in un’area destinata da una delibera assembleare alla costruzione di posti auto interrati,
indicando il numero di targa delle autovetture ed il numero del posto auto ove esse, appunto, erano parcheggiate.
L’Autorità, sul presupposto che nella bacheca condominiale accessibile al pubblico non possono essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio le targhe delle automobili, ha prescritto all’amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale.
Il Garante ha, peraltro, rilevato che l’affissione nella bacheca dell’avviso contenente informazioni relative ai condomini costituisse una modalità eccessivamente invasiva e non giustificata dalle esigenze di contenimento di spesa addotte dall’amministratore, oltre che non conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed ha vietato al condominio l’ulteriore comunicazione a soggetti terzi di dati personali riferiti ai segnalanti ad eccezione di quella destinata al legale di fiducia. Riportiamo, qui di seguito, i passi salienti del provvedimento: … RILEVATO preliminarmente che l’esposizione nella bacheca condominiale dell’informazione relativa al comportamento tenuto da alcuni condomini – consistente nell’inosservanza dell’invito a rimuovere i veicoli dall’area comune (per consentire l’esecuzione di lavori autorizzati da previa delibera assembleare) – indirettamente individuabili mediante i riferimenti alla collocazione dei rispettivi veicoli in posti-auto numerati, delle targhe dei medesimi unitamente alle fotografie degli stessi (elementi tutti contenuti nella comunicazione esposta nella menzionata bacheca condominiale) costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lg. n. 196/2003, con conseguente applicazione alle medesime della disciplina del Codice; RILEVATO che il trattamento delle predette informazioni da parte del condominio, in base agli elementi allo stato in atti, avrebbe potuto essere effettuato con modalità parimenti efficaci ma meno invasive, ricorrendo a forme di comunicazione individualizzata nei confronti dei condomini che non avevano tempestivamente provveduto a rimuovere il veicolo, ovvero ricorrendo a un invito a provvedervi, pur affisso nella bacheca, ma privo di riferimenti atti ad identificare gli interessati (cfr. Provv. Garante 18 maggio 2006, doc. web n. 1297626, punto 3.2); RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, l’affissione dell’avviso
contenente informazioni relative ai segnalanti è avvenuta in difformità da quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, avuto riguardo ai principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni trattate (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice);
RITENUTO opportuno prescrivere al condominio …. l’adozione di misure volte a prevenire, limitatamente all’ulteriore diffusione di dati personali riferiti ai partecipanti alla compagine condominiale, la reiterazione di trattamenti in violazione della disciplina del Codice consistenti nella comunicazione mediante la bacheca condominiale di avvisi che non siano di carattere generale (artt. 144, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice);
…CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare (anche d’ufficio) il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice);
RITENUTO pertanto di dover disporre nei confronti del condominio …. (per il tramite dell’amministratore p.t.), il divieto dell’ulteriore comunicazione ai soggetti sopra menzionati dei dati, limitatamente alla finalità dichiarata dal condominio, riferiti ai segnalanti e concernenti le notizie relative alla targa dei medesimi e alla asserita condizione di inadempienza alla delibera assembleare;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del medesimo, si renderà applicabile la sanzione di cui all’art. 170 del Codice;
…TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE rilevata l’illiceità del trattamento come descritto in premessa: a) ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive al condominio di Viale delle Legioni Romane n. 65 (per il tramite dell’amministratore p.t.) di comunicare individualmente ai partecipanti alla compagine condominiale gli avvisi che non siano di carattere generale e relativi a eventi di interesse comune; b) ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta al condominio stesso, limitatamente alla finalità dichiarata, l’ulteriore comunicazione ai soggetti coinvolti a vario titolo nell’appalto – fatta eccezione per il legale di fiducia dello stesso condominio – dei dati personali relativi ai segnalanti e concernenti le notizie relative alla targa dei medesimi e alla asserita condizione di inadempienza alla delibera assembleare. Roma, 18 giugno 2009…“.
Fonte: Newspages
Avv. Roberto Bella Presidente IRCAT
Articolo scritto da redattore
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