Le parti comuni condominiali come «luoghi aperti al pubblico» | condominio
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Le parti comuni condominiali come «luoghi aperti al pubblico»

comunCon la sentenza n. 28853/2009, la Suprema Corte di Cassazione, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi nel tempo, ha ribadito che le parti comuni di un condominio sono da considerarsi luogo aperto al pubblico. Tale pronuncia prende lo spunto dal seguente caso.
La condomina Tizia, poiché nel suo appartamento si stava verificando una perdita d’acqua, aveva più volte suonato il campanello della abitazione della condomina Caia, del piano soprastante, per verificare se l’infiltrazione proveniva da quella abitazione. Tuttavia, Caia, ritenendo Tizia una persona “aggressiva e dispettosa”, non solo si era rifiutata di aprirle la porta di casa per consentirle di controllare la causa e l’origine del percolamento d’acqua, ma non aveva neppure risposto al citofono del portone di ingresso, al quale Tizia aveva, in vano, suonato più volte. Caia, ritenendo di essere vittima del reato di “Molestia o disturbo alle persone”, ex art. 660 cod.pen., querelava Tizia, la quale veniva condannata dal Tribunale in composizione monocratica alla pena pecuniaria di euro trecento.
Ciò premesso, è bene ricordare che il reato di cui all’art. 660 c.p. si realizza quando “chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca
 a taluno molestia o disturbo”. Ebbene, il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul caso in esame, aveva ritenuto Tizia responsabile del reato di cui all’art. 660 c.p., per avere “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, arrecato disturbo a Caia, suonando ripetutamente il campanello o bussando più volte alla porta di casa”. Orbene, è pacifico che requisito fondamentale del reato contestato, eccezion fatta per il caso delle molestie telefoniche, è che il fatto avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendo per luogo pubblico, quello accessibile a tutti, come può essere una pubblica via; mentre, deve intendersi per luogo aperto al pubblico quello al quale il pubblico può accedere solo in determinati momenti o a determinate condizioni (ad esempio, un ristorante, un negozio etc.).
Ciò considerato, Tizia proponeva ricorso, tra l’altro, perché affermava essere mancante, nel caso specifico, il requisito della commissione del reato “in luogo pubblico o aperto al pubblico”, in quanto la sua condotta non era stata tenuta in nessuno di questi luoghi, visto che il fatto si era svolto all’interno dell’edificio condominiale. In particolare, infatti, Tizia affermava che le parti comuni di un edificio in condominio non possono essere considerate luogo aperto al pubblico.
I giudici di legittimità, in relazione a questa doglianza, ha respinto il ricorso. Precisamente, la Cassazione ha affermato che, a prescindere dal fatto che parte della condotta era stata tenuta sulla pubblica via, è, in ogni caso errato ritenere che le parti comuni di un edificio non siano un luogo aperto al pubblico.
Invero, hanno statuito i giudicanti di legittimità, devono “essere considerati luoghi aperti al pubblico l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni”. Conseguentemente, entrando più nello specifico in relazione alle singole parti comuni elencate dall’art. 1117 cod. civ., con la sentenza n. 28853/09 gli “ermellini” hanno ribadito quell’orientamento secondo il quale le parti comuni, in genere, “di un condominio, sono luogo aperto al pubblico, perché ad esso possono accedere non solo tutti i condomini, ma anche estranei che si recano a fare visita ai condomini” ( cfr. Cass. sent. n. 6434/2007; ass. sent. n. 5315/82; Cass. sent. n. 934/83).
Per onor di cronaca, Tizia è stata assolta, poiché, per la Suprema Corte il fatto, in ogni caso, non sussisteva: l’intervento di Tizia, infatti, era stato determinato dalla oggettiva esigenza di accertare l’origine delle perdite d’acqua e non già da motivi biasimevoli.

Fonte: Newspages
Avv. Paola Perassi
Comitato scientifico IRCAT

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