Tutela dei beni comuni condominiali e litisconsorzio
Non è necessaria la chiamata in giudizio di tutti i condomini, quando l’azione in giudizio è promossa al fine di tutelare i beni comuni. Così, nell’ipotesi in cui la canna fumaria sia stata manomessa da uno dei proprietari degli appartamenti facenti parte di un edificio in condominio, la domanda di ripristino può ben essere proposta per iniziativa di un singolo condomino esclusivamente nei confronti dell’autore dell’abuso. Lo statuisce la sentenza n. 19329/2009, emessa dalla Corte di Cassazione, la quale ha “bocciato”, nella fattispecie concreta, la sentenza della Corte d’Appello, che aveva dichiarato che la domanda di ripristino dell’opera condominiale di proprietà comune andava proposta nei confronti di tutti i condomini e non soltanto contro l’autore dell’abuso. I Giudici della Suprema Corte, infatti, hanno voluto precisare che, quando il giudizio è instaurato a tutela de lla proprietà comune condominiale per eliminare opere illecite, il responsabile – o i responsabili – dell’attività contestata deve rispondere in maniera autonoma dell’abuso che gli è stato addebitato. Così, del resto, deve
considerarsi legittima l’azione individuale promossa da un singolo condomino in difesa del bene comune (Cass. civ. sent. n. 12460/04; Cass. civ. sent. n. 10219/02; Cass. civ. sent. n. 8546/98; Cass. civ. sent. n. 1757/87). Con la pronuncia in esame, peraltro, la Corte di Cassazione ha avuto modo, di distinguere, altresì, tutti i casi in cui fra i condomini si configura il litisconsorzio necessario, dalle ipotesi in cui, al contrario, la chiamata in giudizio di tutti i condomini non è dovuta. E così, sintetizzando, i giudici di legittimità hanno chiarito che, non rientrano nella categoria del litisconsorzio necessario le liti in cui, in generale: a) si controverte fra condomini, per il diritto all’uso della cosa in comune (cfr. Cass. civ. sent. n. 734/88); b) si verte sulla difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei confronti di terzi (cfr. Cass. civ. sent. 6119/94; Cass. civ. sent. n. 386 2/88); c) si agisce per tutelare la proprietà comune, con la rimozione degli abusi (Cass. civ. sent. n. 5000/93; Cass. civ. sent. n. 1757/87). Al contrario, il giudizio va promosso nei confronti di tutti i condomini
- se non si vuole incorrere in una pronuncia inutiliter data – e, dunque, ci si trova di fronte ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, quando: a) il singolo condomino, convenuto in rivendicazione di un bene comune, ne eccepisce la proprietà esclusiva (cfr. Cass. civ. sent. n. 4475/88; Cass. civ. sent. n. 1511/82); b) la domanda è volta ad accertare la proprietà condominiale di un bene (Cass. civ. sent. n. 11626/92; Cass. civ. sent. n. 5566/88); c) il giudizio è promosso da un condomino che vuole far accertare la sua comproprietà sul bene comune posseduto da un altro condomino, il quale afferma essere intervenuta, in suo favore l’usucapione (Cass. civ. sent. n. 11509/92; Cass. civ. sent. n. 9092/91). Ciò detto, i giudici di legittimità, hanno osservato che il caso sul quale erano stati chiamati a pronunciarsi rientrava tra le liti per le quali non era necessario il litisconsorzio, considerato che il ricorrent e aveva agito per tutelare la cosa comune, in ordine alla quale non sussisteva alcuna questione di proprietà.
considerarsi legittima l’azione individuale promossa da un singolo condomino in difesa del bene comune (Cass. civ. sent. n. 12460/04; Cass. civ. sent. n. 10219/02; Cass. civ. sent. n. 8546/98; Cass. civ. sent. n. 1757/87). Con la pronuncia in esame, peraltro, la Corte di Cassazione ha avuto modo, di distinguere, altresì, tutti i casi in cui fra i condomini si configura il litisconsorzio necessario, dalle ipotesi in cui, al contrario, la chiamata in giudizio di tutti i condomini non è dovuta. E così, sintetizzando, i giudici di legittimità hanno chiarito che, non rientrano nella categoria del litisconsorzio necessario le liti in cui, in generale: a) si controverte fra condomini, per il diritto all’uso della cosa in comune (cfr. Cass. civ. sent. n. 734/88); b) si verte sulla difesa dei diritti, anche reali, del condominio nei confronti di terzi (cfr. Cass. civ. sent. 6119/94; Cass. civ. sent. n. 386 2/88); c) si agisce per tutelare la proprietà comune, con la rimozione degli abusi (Cass. civ. sent. n. 5000/93; Cass. civ. sent. n. 1757/87). Al contrario, il giudizio va promosso nei confronti di tutti i condomini
- se non si vuole incorrere in una pronuncia inutiliter data – e, dunque, ci si trova di fronte ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, quando: a) il singolo condomino, convenuto in rivendicazione di un bene comune, ne eccepisce la proprietà esclusiva (cfr. Cass. civ. sent. n. 4475/88; Cass. civ. sent. n. 1511/82); b) la domanda è volta ad accertare la proprietà condominiale di un bene (Cass. civ. sent. n. 11626/92; Cass. civ. sent. n. 5566/88); c) il giudizio è promosso da un condomino che vuole far accertare la sua comproprietà sul bene comune posseduto da un altro condomino, il quale afferma essere intervenuta, in suo favore l’usucapione (Cass. civ. sent. n. 11509/92; Cass. civ. sent. n. 9092/91). Ciò detto, i giudici di legittimità, hanno osservato che il caso sul quale erano stati chiamati a pronunciarsi rientrava tra le liti per le quali non era necessario il litisconsorzio, considerato che il ricorrent e aveva agito per tutelare la cosa comune, in ordine alla quale non sussisteva alcuna questione di proprietà.
Fonte: Newspages
Avv. Paola Perassi Socio IRCAT
Articolo scritto da redattore
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