Il danno esistenziale nel condominio
Fino a pochi anni or sono si riteneva che le ipotesi risarcitorie in ambito condominiale fossero circoscritte al danno patrimoniale (corrispondente, nella maggior parte dei casi, al nocumento arrecato a parti comuni o di proprietà esclusiva) ed al danno biologico (inteso quale lesione dell’integrità psico-fisica di un condomino o di un terzo).
Nel prendere spunto da un orientamento dottrinario sempre più consolidato, oltreché da una copiosa giurisprudenza straniera, negli ultimi anni i nostri giudici hanno non solo adottato il concetto di danno esistenziale, ma lo hanno anche esteso alla sfera condominiale.
Lungi dal sovrapporsi alle fattispecie risarcitorie sopra menzionate, il danno esistenziale ha notevolmente ampliato il panorama dei pregiudizi risarcibili. Esso viene infatti ritenuto come una nuova ed autonoma categoria di danno alla persona. Ancorché tra mille oscillazioni non sempre condivisibili, lo si definisce come un pregiudizio alla vita di relazione, che produce, in chi lo subisce, una vera e propria alterazione dei ritmi di vita, fino a modificarne l’agire (Cass. Civ. 4/10/05 n.19354).
Occorre perciò che vi sia alla base un comportamento illegittimo, atto a provocare persistenti stati di disagio, di ansia e di stress, nonché ad ostacolare lo svolgimento delle attività quotidiane, fino ad indurre a veri e propri cambiamenti degli usi di vita (S.U. 24/3/06 n.6572). Questa definizione ci consente di distinguere il danno esistenziale dal danno morale. Quest’ultimo attiene alla sfera psichica ed è essenzialmente un sentire, un provare una sofferenza interiore, il primo consiste invece nel non poter più fare qualche cosa, nel dover agire e relazionarsi diversamente (G. BORDOLLI, Danno esistenziale nel condominio, in Immobili & Proprietà n.4/2007, Milano 2007). Si pensi, ancorché a mero titolo esemplificativo, ai casi in cui fumi, esalazioni o rumori diventano a tal punto intollerabili da alterare le attività quotidiane, fino ad incidere negativamente sulle abitudini o sul modo di vivere. Sul punto i precedenti giurisprudenziali non mancano di certo.
Nell’accogliere la domanda formulata da due condomini esasperati, il Tribunale di Milano, oltre a vietare al titolare di un’officina meccanica troppo rumorosa di proseguire nell’attività fino a che non avesse adottato gli opportuni accorgimenti tecnici, lo ha pure condannato al risarcimento del danno esistenziale (Trib. Milano 21/10/99 n.94177 e C. App. Milano 6/12/01 n.2444). Il Tribunale di Gorizia ha, a sua volta, condannato un istituto di credito a risarcire il medesimo danno, per avere il suo impianto di condizionamento dell’aria emesso propagazioni così rumorose da costringere una famiglia
a trasferirsi altrove (Trib. Gorizia 24/9/01 n.446). La riduzione della qualità di vita del condomino è stata ritenuta causa giustificativa della domanda di risarcimento del danno esistenziale anche in un caso di gravi e persistenti infiltrazioni (Trib. Roma 9/12/2003).
Ad analoghe conclusioni si è giunti anche quando l’appartamento, troppo freddo, aveva prodotto un “mal vivere” in chi lo abitava (G.d.P. Verona 22/4/05; Trib. Milano 14/9/06 n.10143). Persino lo stress e la tensione provocati dal timore che un edificio condominiale potesse crollare a causa di erronei interventi sulle fondamenta hanno portato alla liquidazione del danno esistenziale (Trib. Ostia, 15/12/05). Naturalmente, se vi è stato il riconoscimento per il solo timore di crollo, si può facilmente intuire come sia stato deciso un caso di vera e propria rovina dell’edificio (Trib. Milano 15/6/00).
Ricordiamo, da ultimo, che il danno che ci occupa è stato accertato anche in ipotesi di esalazioni intollerabili dell’animale di un condomino (Trib. Bari 12/4/06 n.1029) e di pubblicità indesiderata nella cassetta delle lettere, in quantità tale da impedirne il suo normale utilizzo (G.d.P. Bari 19/12/03).
Fonte: Newspages
Giulio Acuto
Avvocato in Torino
Comitato Scientifico Ircat
Articolo scritto da redattore
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