evidenza, Regole e adempimenti
Lo sfratto per morosità. Parte prima
Lo sfratto per morosità. Parte prima
Anche se si tratta di procedure che devono necessariamente essere gestite da un avvocato (e quindi, nel dettaglio tecnico, il professionista saprà cosa fare), riteniamo possa essere utile a tutti una “panoramica” generale sull’argomento.
La fattispecie presuppone ovviamente che l’inquilino sia moroso nel pagamento dei canoni o (più spesso “e”) nel pagamento degli oneri accessori, con questa differenza tra i due casi: quanto ai canoni basta il mancato pagamento di uno solo, dopo però che siano decorsi almeno venti giorni dalla scadenza. Perché scatti la situazione di morosità per i soli oneri accessori occorre che la relativa inadempienza superi la “soglia” delle due mensilità di canone; inoltre devono essere passati oltre sessanta giorni dalla formale richiesta del locatore, corredata di tutti i documenti necessari a comprovarla.
Va aggiunto che secondo una tesi giurisprudenziale minoritaria lo sfratto per morosità non è concesso per il mancato pagamento dei soli oneri accessori. È ben vero infatti che la legge prevede anche quella tra le ipotesi che costituiscono grave inadempimento contrattuale da parte del conduttore, tale quindi da comportare la risoluzione del
contratto, ma quell’effetto si potrebbe ottenere solo in esito (e quindi con i tempi) di una causa ordinaria e non attraverso la “scorciatoia” del procedimento sommario di convalida.
Lo sfratto per morosità è infatti una procedura particolarmente spedita ed efficace, circostanza peraltro consona alla gravità dell’inadempimento del conduttore rispetto al suo più importante dovere, quello di pagare il canone. L’incisività è data in particolare dal fatto di essere un’azione che potremmo definire “double face”: se l’inquilino paga in extremis, salva il contratto (e quindi non lo si sfratta ma almeno si incassa il dovuto), altrimenti viene sfrattato; quindi, per il locatore, il risultato è positivo comunque.
L’unico parziale aspetto negativo è quello di una possibile divergenza tra le spese legali liquidate, di solito piuttosto riduttivamente, dal giudice e quelle chieste a norma di tariffario dall’avvocato (infatti per salvare il contratto l’inquilino è tenuto anche a rimborsare le spese legali, ma nella misura liquidata dal giudice); va però anche valutato l’effetto psicologico sull’inquilino che, dopo lo scampato pericolo, sarà indotto ad essere più regolare nei pagamenti.
Venendo ora alla tempistica della procedura, essa inizia con la contratto, ma quell’effetto si potrebbe ottenere solo in esito (e quindi con i tempi) di
una causa ordinaria e non attraverso la “scorciatoia” del procedimento sommario di convalida.
Lo sfratto per morosità è infatti una procedura particolarmente spedita ed efficace, circostanza peraltro consona alla gravità dell’inadempimento del conduttore rispetto al suo più importante dovere, quello di pagare il canone.
L’incisività è data in particolare dal fatto di essere un’azione che potremmo definire “double face”: se l’inquilino paga in extremis, salva il contratto (e quindi non lo si sfratta ma almeno si incassa il dovuto), altrimenti viene sfrattato; quindi, per il locatore, il risultato è positivo comunque.
L’unico parziale aspetto negativo è quello di una possibile divergenza tra le spese legali liquidate, di solito piuttosto riduttivamente, dal giudice e quelle chieste a norma di tariffario dall’avvocato (infatti per salvare il contratto l’inquilino è tenuto anche a rimborsare le spese legali, ma nella misura liquidata dal giudice); va però anche valutato l’effetto psicologico sull’inquilino che, dopo lo scampato pericolo, sarà indotto ad essere più regolare nei pagamenti.
Venendo ora alla tempistica della procedura, essa inizia con la
Fonte: Newspages
Avv. Davide Civallero – Socio IRCAT
Anche se si tratta di procedure che devono necessariamente essere gestite da un avvocato (e quindi, nel dettaglio tecnico, il professionista saprà cosa fare), riteniamo possa essere utile a tutti una “panoramica” generale sull’argomento.
La fattispecie presuppone ovviamente che l’inquilino sia moroso nel pagamento dei canoni o (più spesso “e”) nel pagamento degli oneri accessori, con questa differenza tra i due casi: quanto ai canoni basta il mancato pagamento di uno solo, dopo però che siano decorsi almeno venti giorni dalla scadenza. Perché scatti la situazione di morosità per i soli oneri accessori occorre che la relativa inadempienza superi la “soglia” delle due mensilità di canone; inoltre devono essere passati oltre sessanta giorni dalla formale richiesta del locatore, corredata di tutti i documenti necessari a comprovarla.
Va aggiunto che secondo una tesi giurisprudenziale minoritaria lo sfratto per morosità non è concesso per il mancato pagamento dei soli oneri accessori. È ben vero infatti che la legge prevede anche quella tra le ipotesi che costituiscono grave inadempimento contrattuale da parte del conduttore, tale quindi da comportare la risoluzione del contratto, ma quell’effetto si potrebbe ottenere solo in esito (e quindi con i tempi) di una causa ordinaria e non attraverso la “scorciatoia” del procedimento sommario di convalida.
Lo sfratto per morosità è infatti una procedura particolarmente spedita ed efficace, circostanza peraltro consona alla gravità dell’inadempimento del conduttore rispetto al suo più importante dovere, quello di pagare il canone. L’incisività è data in particolare dal fatto di essere un’azione che potremmo definire “double face”: se l’inquilino paga in extremis, salva il contratto (e quindi non lo si sfratta ma almeno si incassa il dovuto), altrimenti viene sfrattato; quindi, per il locatore, il risultato è positivo comunque.
L’unico parziale aspetto negativo è quello di una possibile divergenza tra le spese legali liquidate, di solito piuttosto riduttivamente, dal giudice e quelle chieste a norma di tariffario dall’avvocato (infatti per salvare il contratto l’inquilino è tenuto anche a rimborsare le spese legali, ma nella misura liquidata dal giudice); va però anche valutato l’effetto psicologico sull’inquilino che, dopo lo scampato pericolo, sarà indotto ad essere più regolare nei pagamenti.
Venendo ora alla tempistica della procedura, essa inizia con la contratto, ma quell’effetto si potrebbe ottenere solo in esito (e quindi con i tempi) di una causa ordinaria e non attraverso la “scorciatoia” del procedimento sommario di convalida.
Fonte: Newspages
Avv. Davide Civallero – Socio IRCAT
Articolo scritto da redattore
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mercoledì, ottobre 28th, 2009 alle 15:07 con le categorie evidenza, Regole e adempimenti.
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settembre 11th, 2010 at 14:31
Ma pare a me o in questo articolo un pezzo è stato copiato&incollato con l’effetto di comparire due volte? Inoltre sarebbe alla fine di questa trattazione molto interessante specificare, tecnicamente, come devono essere ripartite le spese in caso di condomini morosi che non possono essere sfrattati. Esempio: condomino moroso con prole, il giudice prima di cacciarlo di casa farà passare un bel pò di tempo. Nel frattempo le spese del condomino come devono essere ripartite? Secondo i millesimi, secondo il numero dei condomini, o in base alla delibera dell’assemblea condominiale? Grazie per l’eventuale risposta.