Parti comuni, Posti macchina condominiali
Illecita la rimozione privata di ciclomotore posteggiato in area condominiale
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10323/08 depositata il 21 aprile 2008, ha respinto il ricorso di una società di soccorso stradale emiliana condannata dal giudice di pace di Bologna alla restituzione dei soldi pagati per la rimozione, il trasporto e la custodia dal proprietario di un ciclomotore posteggiato sotto il portico di un condominio, nonostante la presenza di cartelli con l’indicazione “proprietà privata divieto di sosta”.
La vicenda, che ha condotto a tale pronuncia, trae origine dalla esecuzione di un contratto di prestazione d’opera stipulato tra un condominio, in persona del proprio amministratore, e una società di soccorso stradale, alla quale era stato affidato l’incarico di procedere alla rimozione di auto e motorini abusivamente parcheggiati sotto il portico condominiale, appartenente al condominio committente. In ottemperanza al contratto stipulato, la società di soccorso stradale provvedeva alla rimozione di un ciclomotore parcheggiato “abusivamente” all’interno del portico condominiale, e lo depositava presso il proprio deposito.
Il proprietario del motociclo, tuttavia, resosi conto che ad effettuare la rimozione era stata una società su
incarico di un “privato”, nella specie il condominio, adiva il giudice di pace di Bologna per ottenere il risarcimento di quanto corrisposto per il recupero del proprio mezzo, in quanto, a suo dire, la rimozione del mezzo non disposta dall’autorità amministrativa sarebbe illegittima.
L’adito giudice di pace di Bologna accoglieva la domanda proposta, e condannava la società di soccorso stradale alla restituzione della somma pagata dal proprietario del ciclomotore, disconoscendo sostanzialmente “il fatto che l’arbitraria invasione di un portico di proprietà privata determina, oltre una contravvenzione del codice della strada, anche la commissione di un fatto illecito ed una molestia al godimento dell’immobile”.
Il giudice di pace di Bologna motivava la propria decisione affermando che sul portico condominiale esisteva una servitù di pubblico passaggio su area privata, che attribuiva alla sola pubblica amministrazione il potere di disciplinare l’uso. Tale decisione veniva confermata con la citata sentenza dalla Corte di Cassazione. Dunque, i motorini parcheggiati sotto il portico condominiale non possono essere rimossi da una società privata di carro attrezzi autorizzata in tal senso dal condominio.
La rimozione è sì possibile, ma solo con l’intervento della polizia municipale in quanto, il portico, pur essendo di proprietà condominiale, nel caso di specie, è gravato da una servitù di pubblico passaggio, il cui uso deve essere esclusivamente regolato dall’amministrazione pubblica.
Invero, non può sottacersi che la sentenza in commento dovrà, in ogni caso, essere presa con i dovuti accorgimenti e senza troppe generalizzazioni. Ed, infatti, a ben vedere, il caso in commento riguarda l’ipotesi in cui sul portico condominiale gravi una servitù di passaggio pubblico. Ma se così non è, il condomino è legittimato alla rimozione di eventuali mezzi illegittimamente parcheggiati su aree condominiali? La Suprema Corte nulla dice al riguardo, sebbene, la stessa Cassazione riconosce che nel caso in esame si verte “su questione riguardante la rimozione, senza intervento della polizia municipale, di un motociclo da un portico gravato da una servitù di passaggio, che è cosa ben diversa dal domicilio (la sottolineatura è nostra)”, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 14 della Costituzione Italiana.
Fonte: Newspages
Avv. Paola Perassi
Comitato Scientifico IRCAT
Articolo scritto da redattore
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