Fisco e tributi, condominio, evidenza

Detrazione del 36% delle opere sulle parti comuni

L’Ance, l’associazione dei costruttori, spiega che per i lavori condominiali, la detrazione del 36% si applica su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale, come definite dall’articolo 1117, comma 1, n. 1-2-3 del codice civile, e non solo, come previsto dalla norma istitutiva delle agevolazioni, per gli interventi rientranti nel numero 1 del suddetto articolo 1117.
Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (Parere Prot. n..2010/8934) che supera in tal modo il precedente orientamento (cfr. R.M. n.84/2007) che limitava l’applicazione dei benefici fiscali solo agli interventi eseguiti sul suolo su cui sorge l’edifico, sulle fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale e portoni di ingresso.
Gli obiettivi delle agevolazioni fiscali, precisa l’Agenzia, come risulta anche nel Decreto 41/1998 di attuazione delle suddette disposizioni, risultano quelli di incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, facendo emergere base imponibile fiscale dal contrasto di interessi tra consumatore finale (committente i lavori) e impresa esecutrice degli stessi.
Pertanto la detrazione deve intendersi riconosciuta per tutti gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali come definite dal citato articolo 1117 del codice civile.

Condominio: detrazione del 36%. delle opere sulle parti comuni. Parere dell’Agenzia delle EntrateL’Ance, l’associazione dei costruttori, spiega che per i lavori condominiali, la detrazione del 36% si applica su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale, come definite dall’articolo 1117, comma 1, n. 1-2-3 del codice civile, e non solo, come previsto dalla norma istitutiva delle agevolazioni, per gli interventi rientranti nel numero 1 del suddetto articolo 1117. Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (Parere Prot. n..2010/8934) che supera in tal modo il precedente orientamento (cfr. R.M. n.84/2007) che limitava l’applicazione dei benefici fiscali solo agli interventi eseguiti sul suolo su cui sorge l’edifico, sulle fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale e portoni di ingresso. Gli obiettivi delle agevolazioni fiscali, precisa l’Agenzia, come risulta anche nel Decreto 41/1998 di attuazione delle suddette disposizioni, risultano quelli di incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, facendo emergere base imponibile fiscale dal contrasto di interessi tra consumatore finale (committente i lavori) e impresa esecutrice degli stessi. Pertanto la detrazione deve intendersi riconosciuta per tutti gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali come definite dal citato articolo 1117 del codice civile.

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2 Commenti a “Detrazione del 36% delle opere sulle parti comuni”

  1. piera apicella Says:

    Buonasera,vorrei sapere se in un condominio un condomino non vuole pagare la quota per i lavori di ristrutturazione straordinaria perchè sottoposto a varie ordinanze come si può fare per avere i soldi??Grazie mille

  2. enzo Says:

    non può rifiutarsi ma chiaramente l’amministratore, dove presente, deve rivolgersi alle vie legali dove non presente saranno i proprietari dei restanti appartamenti a citare il proprietario moroso sempre tramite avvocato con l’occasione ti consiglio di rivolgerti all’U.P.P.I. (unione piccoli proprietari immobili)presente in ogni città o provincia con un studio legale e sapranno certamente indirizzare e consigliare.spero di essere stato utile

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