Troppo rumore, troppo disturbo dal vicino. | condominio
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Troppo rumore, troppo disturbo dal vicino.

Basta non ne posso più! Cosa posso fare?

Un appartamento confina con una discoteca e il rumore è insopportabile. Soprattutto di notte. Inoltre un bar vicino si è inventato di fare musica il sabato e la domenica e allora … siamo alla disperazione. Questo il grido d’allarme di un lettore che si rivolge a noi per capire cosa può fare. Un altro lettore ci riferisce del comportamento dell’inquilino che vive sopra di lui. Il problema è che la signora cammina con i tacchi alle 5 del mattino! Per non parlare poi della tovaglia che tutti i giorni viene scuotata a dovere dal poggiolo facendo cadere le briciole nel terrazzo sottostante. E poi che dire del volume di radio e televisione? Altro ancora ce l’ha con il rumore da traffico di una strada non adeguatamente insonorizzata dall’ente gestore. Questi sono problemi classici, che il codice civile chiama «immissioni» (art. 844). Per capire bene cosa fare è importante conoscere cosa dice la norma:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione e delle attività commerciali con le ragioni della proprietà. Detto questo, cosa deve fare chi rimane vittima di una «immissione» di rumore, di fumo, di materiali, di rifiuti, di esalazioni e così via? Si può intervenire sia dal punto di vista civilistico, sia penale che di quello pubblico - amministrativo.

A) L’approccio civilistico classico fa riferimento alla disposizione che abbiamo appena visto, che pone il criterio della «normale tollerabilità», una regola abbastanza generica per cui, ad esempio, si può dire che il rumore di calpestio con scarpe normali, pur esistente, deve essere tollerato, dal momento che comunque una persona nel proprio appartamento ha diritto di camminare, mentre invece se – per le calzature indossate ma anche per le caratteristiche di scarso assorbimento dei rumori nel pavimento, specialmente delle costruzioni più vecchie (i nuovi edifici sono muniti di uno strato fonoassorbente chiamato «antitacco») – il rumore è tale, poniamo, da impedire il sonno, allora la conclusione è diversa.

La materia delle immissioni è di competenza per materia del Giudice di Pace, e a breve anche della mediazione civile. Ciò rappresenta un vantaggio per chi sceglie di agire secondo una causa civile, perché la procedura è più celere rispetto al Tribunale. Inoltre c’è più spazio per qualche tentativo di conciliazione che in materie come questo ha buoni spazi di manovra. Se la situazione è grave si può richiedere un intervento urgente, con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., cioè appunto un ricorso cautelare d’urgenza, procedimento che porta, però direttamente al Tribunale.

B) L’ approccio penale fa riferimento all’ 674 cod. pen. dove si prevede che «chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila». In questi casi, quindi, si può presentare una denuncia querela. In questo caso non occorre l’assistenza di un legale, anche se naturalmente è assolutamente consigliata, insieme a quella di un tecnico che possa fornire una adeguata relazione sulla consistenza e natura delle immissioni.

C) L’approccio pubblico-amministrativo fa riferimento alle immissioni di rilevanza per la salute pubblica, ad esempio in caso di immissioni illegittime di liquami o acque luride o di esalazioni di gas. O nel caso in cui i rumori, di cui si è vittima, siano tali da determinare un vero e proprio inquinamento acustico e quindi un danno per la salute. In questi casi, insieme alla causa civile o prima di farla, si può chiedere l’intervento delle Autorità pubbliche preposte al controllo delle situazioni di salubrità generali degli edifici e dei luoghi, tra cui l’Azienda Sanitaria Locale e il Sindaco del Comune di competenza, inoltrando un esposto, meglio se ben documentato dalla relazione di un tecnico, con l’invito a voler provvedere.

Come si vede, il problema può essere affrontato in diversi modi, scegliere quello o quelli più opportuni dipende dal caso concreto, naturalmente è bene consigliarsi sempre con il proprio legale di fiducia al riguardo.

Le norme di riferimento sono le leggi e la giurisprudenza di merito. Degne di nota:

  • Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, intitolato «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno», integra la nozione di normale tollerabilità prevista dal codice civile;
  • il Tribunale di Modena che impone all’ANAS di installare barriere fonoassorbenti su un tratto della tangenziale di Modena;
  • il Tribunale di Modena che decide un ricorso d’urgenza per immissioni rumorose provenienti da una panetteria.

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