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> <channel><title>condominio &#187; amministratori di condominio</title> <atom:link href="http://www.condominio.it/category/amministrare-il-condominio/amministratori-di-condominio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.condominio.it</link> <description>Il punto di riferimento del condominio in Italia dedicato agli amministratori di condominio e agli utenti.</description> <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:44:17 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator> <item><title>Milano riscaldamento minimo 19°</title><link>http://www.condominio.it/2012/02/03/milano-riscaldamento-minimo-19.html</link> <comments>http://www.condominio.it/2012/02/03/milano-riscaldamento-minimo-19.html#comments</comments> <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:18:34 +0000</pubDate> <dc:creator>Umberto Anitori</dc:creator> <category><![CDATA[amministratori di condominio]]></category> <category><![CDATA[Norme Comunali]]></category> <guid
isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=8908</guid> <description><![CDATA[In questo articolo riportiamo le disposizioni in materia di riscaldamento che il comune di Milano stabilisce per i propri cittadini. Oltre al comune di Bologna Condominio.it ha analizzato anche altri comuni e nello scpecifico: Roma, Bologna, Genova e Torino  Milano, 1 febbraio 2012 – Da domani, giovedì 2 febbraio, gli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici potranno<a
href="http://www.condominio.it/2012/02/03/milano-riscaldamento-minimo-19.html">&#160;&#160;...Leggi il resto &#62;&#62;</a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>In questo articolo riportiamo le disposizioni in materia di riscaldamento che il comune di Milano stabilisce per i propri cittadini.<br
/> Oltre al comune di Bologna <em>Condominio.it</em> ha analizzato anche altri comuni e nello scpecifico: <strong><a
title="Piano neve del Comune di Roma" href="http://www.condominio.it/2012/02/03/piano-neve-del-comune-di-roma.html">Roma</a>, <a
title="Freddo – il Comune di Bologna riporta:" href="http://www.condominio.it/2012/02/03/freddo-il-comune-di-bologna-riporta.html">Bologna</a>, <a
title="Freddo a Genova disposizioni Comunali" href="http://www.condominio.it/2012/02/03/freddo-a-genova-disposizioni-comunali.html">Genova</a> e <a
title="Freddo a Torino la Polizia Municipale informa!" href="http://www.condominio.it/2012/02/03/freddo-a-torino-la-polizia-municipale-informa.html">Torino</a></strong> <span
id="more-8908"></span></p><blockquote><p><strong>Milano, 1 febbraio 2012</strong> – Da domani, giovedì 2 febbraio, gli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici potranno restare accesi due ore in più (14 anziché 12) con la possibilità di riportare la temperatura a 20 gradi (con due gradi di tolleranza). Il Pm10 infatti è sceso sotto la soglia di attenzione: da tre giorni la media registrata nelle dieci centraline della Provincia di Milano non ha superato i 50 microgrammi per metro cubo. Sono quindi sospese le misure anti-inquinamento disposte dal Protocollo della Provincia, cui anche il Comune di Milano ha aderito con l’ordinanza 6/2012. Da domani torneranno a circolare anche i veicoli diesel Euro 3 senza limitazioni di orario.</p><p><em>“Ho già comunicato ad Aler che l’ordinanza è sospesa – dichiara l’assessore alla Casa e Demanio Lucia Castellano – pertanto la temperatura e l’orario di accensione dei riscaldamenti nelle case possono adeguarsi meglio al freddo intenso di queste ore. Tengo a precisare che, nei giorni scorsi, viste le condizioni climatiche, sono rimasta costantemente in contatto con Aler affinché fosse sempre garantita una temperatura non inferiore ai 19 gradi negli stabili”.</em></p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div
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isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=8901</guid> <description><![CDATA[Domanda di un nostro lettore: Sono un condomino proprietario di un appartamento dello stabile dove abito, svolgo le funzioni di amministratore senza alcun profitto, pago regolarmente le spese condominiali seconde le tabelle millesimali di proprietà, il problema: siamo 7 famiglie è obbligo avere un amministratore esterno? Attualmente un condomino non paga le spese da circa due<a
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id="more-8901"></span></p><p>Risposta del nostro esperto:</p><p>L&#8217;art. 1129 del Codice Civile prevede che quando i condomini sono più di quattro è obbligatorio nominare un amministratore senza specificare se interno od esterno che pertanto hanno identici poteri e/o responsabilità. Nel caso illustrato l&#8217;amministratore dopo aver fatto approvare, come ogni anno, il rendiconto all&#8217;assemblea (sarebbe bene trascrivere  il rendiconto ed il preventivo sul libro dei verbali o quantomeno allegarne una copia controfirmata da presidente e segretario dell&#8217;assemblea) deve, con copia autentica del suddetto verbale, richiedere al giudice di pace l&#8217;emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso. Per tale incombenza è prassi rivolgersi ad un legale ( le spese saranno a carico del moroso) anche se il ricorso al giudice di Pace potrebbe essere presentato direttamente dall&#8217;amministratore.</p><p>Umberto Anitori</p><div
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isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=8839</guid> <description><![CDATA[Domanda di un nostro lettore: Sono un&#8217;amministratore di condominio, vorrei porvi il seguente quesito: un amministratore riconfermato nell&#8217;incarico, dal 01 novembre 2010 al 31 ottobre 2011, con assemblea tenutasi in data 02/12/2010 con millesimi 489,18. In data 20 febbraio 2011 viene revocato, dopo una richiesta, senza risposta, di convocazione d&#8217;assemblea per la sua revoca, i condomini<a
href="http://www.condominio.it/2012/01/16/revoca-dellamministratore.html">&#160;&#160;...Leggi il resto &#62;&#62;</a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domanda di un nostro lettore:</strong></p><p>Sono un&#8217;amministratore di condominio, vorrei porvi il seguente quesito:</p><p>un amministratore riconfermato nell&#8217;incarico, dal 01 novembre 2010 al 31 ottobre 2011, con assemblea tenutasi in data 02/12/2010 con millesimi 489,18.</p><p>In data 20 febbraio 2011 viene revocato, dopo una richiesta, senza risposta, di convocazione d&#8217;assemblea per la sua revoca, i condomini si autoconvocano e nominano me come amministratore. Ora il precedente amministratore chiede, tramite legale, &#8220;un&#8217;indennità per revoca immotivata incarico per l&#8217;amministrazione condominiale conferito con delibera del 02/12/2010 cessato il 20 febbraio 2011&#8243;, facendo riferimento all&#8217;art. 1725 del c.c. è lecita la richiesta?<span
id="more-8839"></span></p><p><strong>Risposta dell&#8217;esperto:</strong></p><p>L&#8217;art. 1129 al 3° comma recita: &#8220;L&#8217;amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall&#8217;assemblea&#8221;; quindi non esistono dubbi sulla legittimità della delibera.</p><p>Il fatto che l&#8217;amministratore non abbia ottemperato alla richiesta dei condomini di convocare una assemblea può essere considerato come uno dei motivi che hanno portato l&#8217;assemblea a deliberarne la revoca che quindi potrebbe anche essere considerata motivata.</p><p>La richiesta di una indennità per revoca immotivata deve ritenersi priva di qualsiasi fondamento giuridico, tanto più che la stessa riconferma dell&#8217;amministratore con mm 489,18 è da considerarsi irregolare , anche se il Tribunale di Roma si è pronunciato favorevolmente in un caso simile evidenziando una differenziazione tra la nomina ex-novo e la riconferma dell&#8217;amministratore, differenziazione non prevista dal codice e ad oggi nemmeno dalla Suprema Corte.Pertanto l&#8217;amministratore revocato ha diritto alle competenze maturate sino al momento in cui è rimasto in carica.</p><div
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isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=8701</guid> <description><![CDATA[Da un nostro lettore: Abito in un condominio di 96 famiglie, abbiamo un problema con l&#8217;amministratore che abita nel palazzo dove è proprietario di un appartamento come tutti noi, che per&#8217;altro non è nemmeno regolare perchè non ha nessun requisito per farlo; in parole povere ci serve un consiglio tecnico da voi prima che qualcuno delle 96 famiglie lo picchi.<a
href="http://www.condominio.it/2011/10/31/amministratore-interno.html">&#160;&#160;...Leggi il resto &#62;&#62;</a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Da un nostro lettore:</strong></p><p>Abito in un condominio di 96 famiglie, abbiamo un problema con l&#8217;amministratore che abita nel palazzo dove è proprietario di un appartamento come tutti noi, che per&#8217;altro non è nemmeno regolare perchè non ha nessun requisito per farlo; in parole povere ci serve un consiglio tecnico da voi prima che qualcuno delle 96 famiglie lo picchi.<br
/> In effetti lui con i sui comportamenti si sposa molto con Gheddaffi: ad esempio abbiamo le gettoniere per gli ascensori in cui per salire o scendere ci vogliono 2 centesimi e<span
id="more-8701"></span> l&#8217;incasso stimato da noi, facendo due conti, si aggira sulle 700, 800 euro al mese e dato che lui svolge il ruolo di amministratore, per obi e non per mestiere perchè ha una pensione di 2000 euro al mese, si prende un pacchetto di sigarette al giorno dall&#8217;incasso delle gettoniere, secondo noi proprietari si compra una cassa di sigarette al giorno. Sono 10 anni che lui amministra e i conti non vuole farceli vedere preventivi non ne vuole fare ed altre cose. Da 2 o 3 anni in questo condominio sono venuti ad abitare molti giovani da poco sposati che facendo unione non ci facciamo passare la puzza per il naso: ad esempio abbiamo una canna fumaria di eternit da sostituire peraltro lesionata che cammina per vicino i balconi, lui diceva che anche se era rotta non recava alcun danno alle persone, poi sono arrivate lettere anonime all&#8217;asl e lui si è fatto capace di sostituirla. Ma come? Ha richiesto un&#8217;assemblea straordinaria ma non è stato raggiunto il numero dei millesimi e quindi l&#8217;assemblea si dovrebbe rifare, invece lui ha emesso bollette straordinarie senza nessuna gara di appalto. Lui cosa ha fatto? Ha messo nella bacheca condominiale un preventivo di 43000 euro ma noi abbiamo fatto molto casino perchè la spesa, informandoci alcuni di noi con ditte specializzate in eternit, si aggira sui 18000 euro. Non riteniamo giusto pagare dato che se anche sarebbe un lavoro urgente non si possono muovere somme cosi grandi senza alcun consenso della gente, un&#8217;ultima cosa ci sono state persone che hanno avuto incidenti nel palazzo tra cui mio figlio che è rimasto con la mano chiusa nel portone lui non fa intervenire l&#8217;assicurazione ma fa la causa contro chi si è fatto male secondo voi è normale? Se gentilmente ci potete dare qualche consiglio vi ringraziamo prima che passiamo qualche guaio.</p><p><strong>Risposta dell&#8217;esperto:</strong></p><p>La situazione da lei illustrata è tipica dei casi di amministratore interno che inizialmente nominato per contenere le spese finisce con essere causa di spese equivalenti se non superiori agli importi risparmiati negli anni. Poiché i motivi di contestazione sono svariati ed implicano diversi servizi credo che l&#8217;unico consiglio che si possa dare in questo caso ò quello di affidarsi ad un professionista serio e preparato che vi guidi per giungere alla nomina di un nuovo amministratore che possa insieme all&#8217;assemblea rimettere in sesto tutta l&#8217;amministrazione. Debbo però evidenziare come per qualsiasi delibera è necessario che in assemblea vi sia sempre una maggioranza qualificata per deliberare (la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno ila metà del valore millesimale). Il fatto che all&#8217;assemblea per la rimozione della canna fumaria in eternit non sia stato raggiunto il numero legale lascerebbe pensare che in fondo ai più va bene così.</p><p>&nbsp;</p><div
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isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=8667</guid> <description><![CDATA[La riforma prevede il Registro degli amministratori in Camera di Commercio. In Italia si stima ci siano un milione di condomini da amministrare. di Umberto Anitori * Il condominio è una realtà nella quale quasi tutti prima o poi si imbattono scoprendo che si tratta di una realtà variegata, non uniforme, gestita in modo diverso da<a
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href="http://www.condominio.it/">www.condominio.it</a> ) è la seguente:</p><p>- 600.000 condomini sono amministrati da 20.000 professionisti della materia e da 10.000 tecnici che fanno &#8220;il doppio lavoro&#8221;;</p><p>- 400.000 condomini sono amministrati invece da condòmini interni o amministratori &#8220;fai da te&#8221;.</p><p>Questo stato di cose determina una grande differenza interpretativa sia da parte degli amministratori, sia dei condomini, ma molto spesso anche da parte delle istituzioni e della magistratura. Come detto precedentemente varie leggi e nome vigenti vanno ad interferire nella vita di un condominio, come, per esempio: le ritenute alla fonte e la compilazione del modello 770; l&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche; la creazione di parcheggi o posti auto; il risparmio energetico e la certificazione energetica degli immobili; la raccolta differenziata dei rifiuti; la certificazione degli impianti tecnici; la privacy e la sicurezza. In alcuni casi coi sono anche leggi regionali che vanno a regolare, per esempio, in modo non uniforme il risparmio energetico o il piano casa. I condomini, che vedono il più delle volte le spese condominiali come una spesa superflua cercano di risparmiare, spesso preferendo l&#8217;amministratore meno oneroso o ancora meglio &#8220;fai da te&#8221; al professionista vero e proprio che &#8221; fa sostenere spese inutili &#8221; salvo poi rimpiangerlo o cercarlo con urgenza quando per esempio, per vendere il proprio appartamento il notaio chiede il certificato energetico dell&#8217;immobile, o quando a seguito di un deprecabile incidente ci si accorge che non sono state seguite tutte le norme di sicurezza del caso.</p><p>La cosa assurda purtroppo è che, non esistendo un controllo sulle varie normative nè tantomeno un  sistema sanzionatorio valido, spesso anche la magistratura giudica con occhio meno severo le responsabilità di  un condominio amministrato da un &#8221; amministratore fai date&#8221;, contribuendo a creare un senso di incertezza ed inutilità intorno alle normative condominiali.</p><p>Dobbiamo evidenziare come anche la riforma del Codice Civile, già approvata al Senato ed attualmente in esame alla Commissione Giustizia della Camera, da una parte obbliga gli amministratori a iscriversi in un apposito registro presso le Camere di Commercio con possibilità di richiedere all&#8217;amministratore di condominio una polizza fidejussoria, dall&#8217;altra non stabilisce le caratteristiche di accesso alla professione se non quella di essere maggiorenne e di non aver commesso reati contro il patrimonio, lasciando così, teoricamente possibile che ad amministrare un condominio possa essere un analfabeta.</p><p>In definitiva la nuova legge non ci avvicina alle realtà degli altri Stati europei che vedono la figura dell&#8217;amministratore quale garante della vita in condominio a tutela degli interessi dei cittadini, e lascia alla discrezionalità dei condomini il compito di scegliere tra un professionista ed un azzeccagarbugli che pur dotato della discrezionalità del &#8220;<em>pater familias</em>&#8221; non ha le competenze necessarie per garantire i condomini da qualsiasi responsabilità.</p><p>* esperto del settore – già segretario nazionale ANACI</p><div
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isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=8661</guid> <description><![CDATA[Corte di Cassazione – Sentenza n. 19210/2011 Settembre 21, 2011 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari Delibera assembleare del Condominio di approvazione del bilancio consuntivo di lavori effettuati &#8211; Illegittima se l’Amministratore non consente di esaminare i documenti contabili sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. &#8211; Sent. del<a
href="http://www.condominio.it/2011/10/18/approvazione-del-rendiconto-illegittima-se-lamministratore-non-consente-lesame-dei-documenti.html">&#160;&#160;...Leggi il resto &#62;&#62;</a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Corte di Cassazione – Sentenza n. 19210/2011</p><p>Settembre 21, 2011 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari</p><p>Delibera assembleare del Condominio di approvazione del bilancio consuntivo di lavori effettuati &#8211; Illegittima se l’Amministratore non consente di esaminare i documenti contabili sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare</p><p>Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. &#8211; Sent. del 2109.2011, n. 19210<span
id="more-8661"></span></p><p><strong>Svolgimento del processo</strong></p><p>Con sentenza depositata il 29 aprile 2002, il Tribunale di Roma ha rigettato l’impugnazione della delibera adottata dall’assemblea del Condominio di (…), di approvazione del bilancio consuntivo di lavori effettuati e del relativo piano di riparto, proposta dal condomino Avvocato B.T., il quale aveva lamentato di non avere avuto la possibilità di visionare la documentazione relativa, non avendo l’amministratore provveduto a mostrargliela nonostante la sua esplicita richiesta prima dell’assemblea.</p><p>Il Tribunale ha rilevato che “la lamentata inibita visione dei documenti di spesa, in una sola occasione anteriore alla riunione assembleare, non potrebbe comunque inficiare la validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo, venendo in questione solo una presunta inadempienza dell’amministratore e non potendosi, invece, configurare una radicale impossibilità di accedere ai documenti inerenti alla gestione del condominio”.</p><p>L’appello proposto dal T. è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 22 dicembre 2004.</p><p>La Corte capitolina ha ritenuto che non fosse necessario disporre l’integrazione istruttoria richiesta dall’appellante, in quanto “la circostanza della mancata esibizione e del mancato rilascio di copie, dopo una iniziale contestazione in primo grado, è stata poi sostanzialmente ammessa tanto che il primo giudice ha fondato la sua motivazione, oggi censurata, proprio su tale assunto”.</p><p>Nel merito, richiamato il principio affermato dalla sentenza di legittimità n. 8460 del 1998, secondo cui ogni proprietario ha facoltà di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta finalizzata a prendere visione o a estrarre copia dei documenti, la Corte territoriale ha ritenuto che tale facoltà non sia fine a se stessa, essendo invece finalizzata a rendere possibile un controllo non solo formale sull’attività dell’amministratore, e che quindi il suo disconoscimento, finendo per paralizzare tale possibilità di controllo, influisce negativamente sulla legittimità di una deliberazione presa dall’assemblea senza che il condomino che ne abbia fatto richiesta sia stato posto in condizione di esaminare i documenti contabili sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare e di far valere i propri rilievi innanzi all’assemblea medesima.</p><p>Nel caso di specie, ha osservato la Corte, esisteva più di un motivo di doglianza da rappresentare all’assemblea, essendo i lavori stati eseguiti da ditta diversa da quella indicata dall’assemblea ed avendo gli stessi comportato un costo sensibilmente superiore a quello preventivato. La illegittimità della delibera, poi, non poteva ritenersi esclusa per il fatto che l’assemblea avesse approvato il consuntivo, atteso che non è possibile sapere come la medesima assemblea si sarebbe orientata se il condomino che ne aveva fatto richiesta avesse potuto accedere alla documentazione richiesta e che, proprio per non avere avuto detta possibilità, si è determinato a non partecipare all’assemblea nella quale la delibera impugnata è stata adottata.</p><p>Per la cassazione di questa sentenza, il Condominio ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; ha resistito, con controricorso, l’intimato, il quale ha altresì proposto ricorso incidentale.</p><p>All’udienza del 13 gennaio 2011, la Corte, rilevato che l’amministratore del Condominio aveva proposto ricorso senza la delega dell’assemblea condominiale, ha concesso termine di 90 giorni al Condominio ricorrente per la produzione della suddetta autorizzazione, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.</p><p>Il Condominio ricorrente ha depositato l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.</p><p>La trattazione dei ricorsi è quindi stata fissata per l’udienza pubblica del 16 giugno 2011, in vista della quale il ricorrente incidentale ha depositato memoria.</p><p><strong>Motivi della decisione</strong></p><p>Deve preliminarmente essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).</p><p>Con il primo motivo, il Condominio ricorrente deduce violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto non contestata la circostanza dell’avvenuto rifiuto, da parte dell’amministratore, di esibire al condomino richiedente la (e di consegnargli copia della) documentazione necessaria per esaminare la questione sulla quale l’assemblea avrebbe dovuto deliberare. Il Condominio sostiene di aver contestato quanto affermato dall’attore sin dal primo atto di costituzione e di avere ribadito tale contestazione in sede di comparsa conclusionale. Del resto, non può neanche attribuirsi alla sentenza di primo grado il significato ad essa dato dalla Corte d’appello, atteso che il Tribunale si era espresso nei seguenti termini: “Il Giudice rileva, in primo luogo, che la lamentata inibita visione dei documenti di spesa, in una sola occasione anteriore alla riunione assembleare, non potrebbe comunque inficiare la validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo, venendo in questione solo una presunta inadempienza dell’amministratore e non potendosi, invece, configurare una radicale impossibilità di accedere ai documenti inerenti alla gestione del condominio”.</p><p>E che la contestazione fosse stata fatta, è circostanza della quale lo stesso condomino si è reso conto, al punto da continuare anche in appello ad insistere per l’ammissione della richiesta prova testimoniale a sostegno del proprio assunto.</p><p>In sostanza, la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare il proprio convincimento. Il Condominio precisa altresì di avere proposto domanda di revocazione della sentenza impugnata alla medesima Corte d’appello che l’ha pronunciata.</p><p>Con il secondo motivo, il Condominio denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 84 e 113 cod. proc. civ., 2730, 2731 e 2733 cod. civ.</p><p>Ove la Corte d’appello avesse ritenuto mancante la contestazione circa la denunciata mancata esibizione della documentazione e il mancato rilascio delle copie, desumendo tale circostanza da uno scritto difensivo (e ciò deve ritenersi sia avvenuto giacché nel caso di specie non è stata effettuata alcuna istruttoria), risulterebbero violate le citate disposizioni, in quanto la Corte d’appello avrebbe attribuito efficacia dispositiva ad un atto del difensore, in violazione del principio per cui detti atti sono privi di efficacia confessoria, potendo al più costituire elementi di libero convincimento da parte del giudice. Ma, sul punto, la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione.</p><p>Con il terzo motivo, il Condominio ricorrente deduce violazione dell’art. 1175 cod. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello, sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di mandato tra i singoli condomini e l’amministratore, non abbia tuttavia rilevato che il potere di controllo del mandante è esercitabile sempre che lo stesso non si risolva in un intralcio all’amministrazione e sempre che lo stesso non sia contrario al principio della correttezza. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la richiesta di esibizione dei documenti era stata rivolta all’amministratore solo poche ore prima dello svolgimento dell’assemblea, pur dando atto che tale dato era pacifico e non contestato tra le parti.</p><p>Con il quarto motivo, il Condominio lamenta violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 1130 cod. civ., giacché la Corte, disattendendo quanto affermato dal Tribunale, ha ritenuto che l’episodico inadempimento dell’amministratore ad un onere su di lui gravante, in quanto mandatario del Condominio, avesse effetto invalidante sulla deliberazione assunta dall’assemblea.</p><p>Il primo motivo di ricorso è infondato.</p><p>La Corte d’appello, lungi dal provvedere ad un autonomo accertamento in ordine alla sussistenza o no della prova dell’assunto dell’appellante, secondo cui l’amministratore del Condominio non aveva consentito l’accesso alla documentazione contabile necessaria per l’esame delle questioni poste all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale, si è limitata a interpretare la sentenza del giudice di primo grado, ritenendo che quest’ultimo avesse fondato la propria motivazione sull’assunto che la circostanza della mancata esibizione della documentazione e del mancato rilascio di copie, dopo una iniziale contestazione del Condominio, fosse poi stata sostanzialmente ammessa.</p><p>Appare dunque evidente come le censure del Condominio ricorrente, dedotte come vizio di motivazione sull’accertamento della indicata circostanza, non colgano nel segno; così come priva di rilievo è la censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ., atteso che nessuna valutazione del materiale istruttorio la Corte territoriale ha compiuto, essendosi essa limitata a interpretare la sentenza di primo grado, senza che su tale interpretazione il Condominio ricorrente abbia svolto puntuali e pertinenti censure.</p><p>E’ infondato altresì il secondo motivo, atteso che nessuna applicazione la Corte d’appello ha fatto delle norme sulla confessione, né può ritenersi che abbia valutato il contenuto degli scritti difensivi del Condominio, per inferirne l’avvenuta ammissione della circostanza rilevante ai fini della soluzione del controversia.</p><p>Anche il terzo motivo è infondato.</p><p>La Corte d’appello ha fatto applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti)” (Cass. n. 8460 del 1998; Cass. n. 15159 del 2001).</p><p>La Corte d’appello ha quindi ritenuto, con accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità (e del resto non puntualmente censurato dal Condominio ricorrente con il motivo in esame), che la richiesta del condomino attuale resistente fosse finalizzata ad una consapevole e documentata partecipazione all’assemblea condominiale che avrebbe dovuto approvare il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria e il piano di riparto delle spese. Siffatta valutazione, peraltro, presuppone quella, implicitamente effettuata dal giudice di appello, che la richiesta fosse stata formulata in modo congruo rispetto all’orario previsto per l’assemblea e con tempi coerenti rispetto alla comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea stessa, e non incompatibili con le esigenze di organizzazione e con la disponibilità di tempo dell’amministratore.</p><p>Del resto lo stesso Condominio ricorrente, nel sottolineare l’esigenza che anche la richiesta del condomino di visionare la documentazione contabile necessaria ad una consapevole partecipazione all’assemblea condominiale venga assicurata nel rispetto dei criteri di buona fede e di correttezza, non ha tuttavia evidenziato come, nel caso di specie, tali canoni non siano stati osservati dal resistente. Anzi, lo stesso Condominio riconosce che la richiesta è stata effettuata “poche ore” prima dell’inizio dell’assemblea &#8211; con ciò concordando con la deduzione sul punto del resistente -, e non illustra le ragioni per le quali una richiesta effettuata ore prima dell’assemblea non possa ritenersi rispondente agli indicati criteri e crei ostacolo all’attività dell’amministratore. In proposito, appare opportuno rilevare che il condomino ha senz’altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale e che a tale diritto corrisponde l’onere dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati. Con il che, deve ritenersi che a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un’assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l’onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull’amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all’azione del condomino dissenziente.</p><p>Nel caso di specie, dunque, non essendo neanche stata allegata la non riconducibilità della richiesta del condomino alle modalità organizzative prescelte dall’amministratore del Condominio per consentire ai condomini che siano a ciò interessati di prendere visione della documentazione contabile, il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.</p><p>Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso, atteso che lo stesso si sviluppa in una articolata ricognizione sulle posizioni della dottrina circa la individuazione della natura giuridica del rapporto che lega l’amministratore al Condominio, ma non si riferisce ad alcuna specifica statuizione o argomentazione decisiva della sentenza impugnata.</p><p>In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.</p><p>In applicazione del principio della soccombenza, il Condominio ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.</p><p>P.Q.M.</p><p>La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.</p><p>Depositata in Cancelleria il 21.09.2011</p><div
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isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=8658</guid> <description><![CDATA[1. Premessa Con la riforma della L. 241/90, attuata dalla L.15/2005, viene introdotto espressamente nell&#8217;ordinamento amministrativo l’istituto della nullità dell’atto amministrativo. In particolare, la L. n. 15/2005 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull&#8217;azione amministrativa” ha aggiunto due previsioni normative, rispettivamente gli artt. 21 septies e 21<a
href="http://www.condominio.it/2011/10/18/la-delega-alla-sottoscrizione-degli-avvisi-di-accertamento.html">&#160;&#160;...Leggi il resto &#62;&#62;</a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Premessa</strong></p><p>Con la riforma della L. 241/90, attuata dalla L.15/2005, viene introdotto espressamente nell&#8217;ordinamento amministrativo l’istituto della nullità dell’atto amministrativo.</p><p>In particolare, la L. n. 15/2005 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull&#8217;azione amministrativa” ha aggiunto due previsioni normative, rispettivamente gli artt. 21 septies e 21 opties, contenenti una integrazione relativa ad alcuni dei requisiti formali degli atti posti in essere dall&#8217;Amministrazione Finanziaria.<span
id="more-8658"></span></p><p>Gli artt. 21 septies e 21 opties (L. 241/90), rubricati rispettivamente “nullità del provvedimento” e “annullabilità del provvedimento”, dispongono che: “1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge…omissis” (art. 21 septies);</p><p>“1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza… omissis (art 21 opties).</p><p>Atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, allo scopo di rendere possibile un efficace diritto alla difesa del destinatario, l’Amministrazione Finanziaria dovrà prestare molta più attenzione, nel predisporre gli atti (avvisi di accertamento, rettifiche, ecc..), non solo relativamente agli aspetti sostanziali riguardanti il “quantum”, ma anche e soprattutto, relativamente agli aspetti procedurali, il cui inadempimento totale o parziale potrebbe causare la nullità ad integrum.</p><p>Il primo comma dell’art. 42 del D.P.R. 600/73, nel disciplinare gli aspetti formali e sostanziali del provvedimento amministrativo, prevede che: “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d&#8217;ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell&#8217;ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato…omissis. L&#8217;accertamento e&#8217; nullo se l&#8217;avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo.”</p><p><strong>2. Il concetto di delega: di firma o di funzioni.</strong></p><p>Negli ultimi anni, accade, sempre più spesso, di imbattersi in avvisi di accertamento sottoscritti da persone diverse dal capo dell’Ufficio.</p><p>E così, in sede processuale, il ricorrente invoca la nullità dell’atto perché carente della firma del capo dell’ufficio; successivamente, l’Amministrazione finanziaria provvede a depositare la delega che autorizza la firma ad un’altra persona dell’ufficio. Ci si interroga, quindi, sulla validità di codesti atti, ed in particolare sugli eventuali diversi requisiti che debba avere un atto sottoscritto da una persona diversa dal capo dell’Ufficio.</p><p>Diventa così massima l’esigenza del contribuente di verificare l’esistenza di una delega e soprattutto di verificare che il delegato sia in possesso dei requisiti professionali che gli permettano di agire per conto del direttore dell’ufficio, in virtù di qualità professionali certe e desumibili; ciò soprattutto perché l’ avviso di accertamento, in quanto atto idoneo ad incidere autoritativamente sulla sfera giuridico – patrimoniale del contribuente, è un atto amministrativo che deve riunire tutti gli elementi previsti dalla legge, tra i quali, quindi, anche la sottoscrizione dell’atto stesso, ovvero il segno documentato e certo che renda esplicita, con chiara procedura di delega, la piena adesione, quale soggetto investito di pubblico potere, anche del differito mantenimento, della rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate.</p><p>L’art. 42 del DPR 600/73 fa riferimento ad “altro impiegato della carriera direttiva delegato”. In questa sede, sarebbe opportuno, dunque, cercare di individuare la funzione della delega ed in particolare la qualificazione della stessa; se intesa come delega di firma o come delega di funzioni.</p><p>La delega per natura viene definita come “l’atto dispositivo di un soggetto o dell’organo di un soggetto mediante il quale quest’ultimo, fondandosi sulla propria competenza a provvedere in ordine a un determinato oggetto, attribuisce ad altro soggetto o organo i poteri e le facoltà che reputa necessari affinché quest’ultimo possa provvedere in modo altrettanto legittimo in ordine all&#8217;oggetto stesso entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nell’atto di delegazione” (Delega ; diritto amministrativo) – G. Miele ; Enciclopedia del diritto.</p><p>La definizione di delega di firma e la sua distinzione con il fenomeno della delega di funzione si ritrova di frequente sia in dottrina che in giurisprudenza, senza mostrare incertezze alcune sul significato e sull&#8217;accezione delle stesse.</p><p>Alcune correnti giurisprudenziali hanno affermato che “non può escludersi la piena validità dell’atto, completo in ogni sua parte, compresa la sottoscrizione che ne esprime all&#8217;esterno la volontà, mentre resta preclusa ogni indagine sull’organizzazione interna dell’ufficio in ordine alle deleghe” (CTP di Como, sentenza n. 134 del 24/2/2005). Sembrerebbe quindi affermarsi un principio di insindacabilità della delega del capo ufficio innanzi all&#8217;autorità giurisdizionale, riconducibile al fatto che la delega non risulterebbe suscettibile di verifiche di legittimità in virtù della sua qualità di atto interno agli uffici. (delega di firma).</p><p>Vi è chi invece sostiene che, con la delega, un ufficio è legittimato a provvedere in ordine a specifici interessi attribuiti alla sua cura, incarica un altro a compiere una determinata attività preordinata al medesimo fine: così, il delegato acquisisce poteri e facoltà che, in base all’ordinamento generale, spetterebbero in via esclusiva al delegante. (delega di funzioni).</p><p>Così, mentre la delega di firma, attraverso la firma in calce ad un provvedimento, comporta semplicemente l’autorizzazione concessa da una persona fisica ad un’altra, facendo permanere l’attribuzione del provvedimento in capo al delegante, la delega di funzioni, attraverso uno spostamento delle competenze relative ad una questione specifica, oltre alla sottoscrizione del provvedimento, trasla la competenza in toto al delegato che prende pienamente il posto del delegante in maniera formale e sostanziale.</p><p>La delega, dunque, in quanto atto “endoprocedimentale”, deve rispettare i requisiti, le motivazioni e le ragioni giuridiche che hanno determinato la volontà dell’Amministrazione finanziaria.</p><p>Da un punto di vista contenutistico, sarà, dunque, opportuno verificare anche il contenuto della delega, in quanto dovrà essere precisato oltre all’organo e alla persona che prende in carico determinate vicende normative, anche l’oggetto, i limiti temporali della delega e nello specifico gli atti che il delegato dovrà e potrà compiere in sostituzione del delegante; questo perché negli anni, oltre alla circostanza dell’omessa allegazione della delega durante i processi, spesso ci si è trovati dinanzi a delle deleghe recanti date antiche e non corrispondenti con i procedimenti in corso. (delega specifica e non generale).</p><p>Di talché la violazione dei principi sanciti dalla L. 241/90 – in particolare dell’art. 5 -, oltre che dei principi dello Statuto del Contribuente – artt. 5, 7, 10 – e della Costituzione Italiana – art. 97.</p><p><strong>3. Il caso: la regolarità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento.</strong></p><p>Lo Statuto del Contribuente all’art. 10 sottolinea che: “ i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”.</p><p>La norma si fa interprete della previsione Costituzionale che all’art. 97 recita: “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione.”</p><p>Assistiamo, invece, oggi ad “atti di fiducia” dei contribuenti relativamente alle fantomatiche deleghe e alle persone delegate e ad affannose e spesso giurisdizionali ricerche della conformità dell’art. 42 del DPR 600/73.</p><p>Secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione &#8220;&#8230; l&#8217;avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del Capo dell&#8217;ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del Capo dell&#8217;ufficio titolare ma di un funzionario, quale direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all&#8217;Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l&#8217;esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell&#8217;Ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n.266, art. 20, comma 1, lett. a) e b), è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al Capo dell&#8217;ufficio (Cass. sez. 5, n. 14626 del 10.11.2000)&#8221;.</p><p>In modo più specifico, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento costituisce preciso obbligo di legge, da assolversi da parte del titolare dell’ufficio. Conseguentemente, laddove il soggetto preposto intenda delegare ed abilitare altri soggetti, con qualifica dirigenziale, alla sottoscrizione degli atti aventi rilevanza esterna, incombe sull’Amministrazione finanziaria provare la sussistenza di tale attribuzione di facoltà.</p><p>Ne consegue che in assenza di idonea prova in ordine all’esercizio del potere sostitutivo o all’intervenuto conferimento di specifica delega del Direttore, il sottoscrittore non è abilitato alla sottoscrizione, rivestendo una qualifica che lo legittima esclusivamente ad espletare la sostituzione e la reggenza, nonché ad essere destinatario dei provvedimenti di delega nell’esercizio di funzioni istituzionalmente devolute al capo dell’ufficio.</p><p>La carenza di sottoscrizione dell’atto, dunque, ne determina la giuridica inesistenza ed essa è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (ex art. 42 DPR 600/73).</p><p>In conclusione, appare evidente che l’irregolarità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento, comporta inevitabilmente la nullità degli atti stessi, in virtù anche dell’inosservanza dei principi sanciti in materia processuale – tributaria oltre che delle disposizione a garanzia del contribuente, quale contraente più debole nei processi tributari.</p><p>Al fine di consentire il corretto svolgimento dei processi tributari e di consentire l’applicazione dei principi relativi all’attuazione del Giusto Procedimento, come sancito dall’art. 111 della Costituzione, sarebbe auspicabile, anche attraverso una regolazione normativa, che gli atti adottati in violazione delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente, siano nulli senza possibilità di rimessione alcuna.</p><p><strong>4. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di incarichi dirigenziali e di reggenza dirigenziale (TAR &#8211; Lazio, 6884/2011).</strong></p><p>La sentenza n. 6884 emessa dal TAR Lazio il 25 maggio 2011, annulla la delibera del comitato di gestione n. 55 del 02.12.2009, con cui è stato istituito l’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.</p><p>Sono così nulle i 3/4 delle nomine dirigenziali dell’Agenzia delle Entrate pari a 376 posti dirigenziali regolari rispetto ai 1.143 dislocati sul territorio nazionale!!!</p><p>Il giudice amministrativo ha stabilito che la figura del dirigente è soltanto quella riconosciuta dalla fonte normativa e che l&#8217;istituto della reggenza non può che avere carattere di eccezionalità ed impone alla Pubblica Amministrazione di rimuoverne le cause nei modi e nei termini fissati dalla legge.</p><p>Il TAR ha dichiarato illegittimo l’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia, che, costituito su misura per consentire le nomine annullate, permetteva di coprire i posti vacanti dell’organico dirigenziale con incarichi ai funzionari.</p><p>In sostanza, viene contestata la possibilità dell’Agenzia di conferire incarichi dirigenziali a funzionari non in possesso della qualifica relativa, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l’ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale.</p><p>L’art. 24 del regolamento di amministrazione, nel testo risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 55 del 02.12.2009 – oggetto di impugnazione &#8211; , stabilisce che : “ per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1 (cioè mediante la stipula di contratti di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti), fino all&#8217;attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010”.</p><p>Evidente, dunque, la censura di diritto relativamente all&#8217;art. 52 della Riforma Brunetta (rubricato “disciplina delle mansioni”) che prevede:</p><p>1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e&#8217; stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell&#8217;ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L&#8217;esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell&#8217;inquadramento del lavoratore o dell&#8217;assegnazione di incarichi di direzione;</p><p>2. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro puo&#8217; essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:</p><ul><li>a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al co. 4;</li><li>b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell&#8217;assenza per ferie, per la durata dell&#8217;assenza…</li></ul><p>4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l&#8217;utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e&#8217; assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.”</p><p>Secondo i dati forniti dall&#8217;Agenzia delle Entrate, una parte rilevante dei posti vacanti è stata coperta secondo le indicazioni regolamentari di cui alla delibera impugnata, da cui si evince palesemente l’intento elusivo della stessa, sia in termini di competenze professionali ad personam, sia in termini di profili organizzativi dell’organico amministrativo.</p><p>Il conferimento dell’incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente, in virtù dell’assegnazione di mansioni superiori ed al di fuori di quelle previste dalla legge, deve considerarsi nullo ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D. Lgs. 165/2001 che al comma 5 prevede “ Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e&#8217; nulla l&#8217;assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore….”.</p><p>Gli aspetti di transitorietà e di occasionalità stabiliti nelle disposizioni della riforma Brunetta non solo non sono mai stati recepiti, ma non possono essere riconducibili all’ambito di temporanea reggenza, in quanto i conferimenti di incarichi vengono poi, all’atto pratico, rinnovati di anno in anno e senza limiti di tempo.</p><p>Emerge così una deroga a tutte le disposizioni relative al buon funzionamento dei procedimenti amministrativi, sia da un punto di vista organizzativo – interno, oltre che, e non da meno, da un punto di vista esterno, in virtù delle gravi ripercussioni che queste violazioni riflettono sull’andamento dei processi tributari scaturenti dall’invio di atti amministrativi emanati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nelle persone dei “dirigenti” – che dirigenti non sono e probabilmente non lo saranno mai!</p><p>In buona sostanza, ogni volta che un contribuente riceve un avviso di accertamento – e questa circostanza varrebbe anche e soprattutto per gli anni precedenti – ci si dovrebbe premurare di andare a ricercare il nominativo del dirigente che ha sottoscritto l’avviso e verificare la validità e la legittimità della sua sottoscrizione, in virtù di poteri effettivamente conferitigli.</p><p>Nonostante la turbolenza degli ultimi tempi, il direttore Befera, si stringe ai suoi, attestando immutata stima nei loro confronti, anche relativamente al lavoro svolto dagli stessi.</p><p>Il direttore sottolinea che i progressi degli ultimi anni sono dovuti anche alla dirigenza degli uffici dell’Agenzia e all’organizzazione degli stessi, che oggi viene aspramente contestata e ripudiata. Nel rivendicare, tuttavia, l’autonomia delle agenzie fiscali, dell’organizzazione interna delle stesse, il direttore rende noto che a breve il giudizio proseguirà in appello, nel mentre “lunga vita ai dirigenti”!</p><p><strong>Lecce, 15 ottobre 2011</strong></p><p><strong>Avv. Maurizio Villani<br
/> </strong><strong>Avv. Francesca Giorgia Romana<br
/> </strong><strong>Sannicandro</strong></p><div
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isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=8593</guid> <description><![CDATA[La Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza 9148 dell&#8217;8 aprile 2008 ha voluto ribadire , con un&#8217;articolata motivazione, tesa a negare l&#8217;unicità della prestazione e che trova l&#8217;addentellato normativo del proprio ragionamento nell&#8217;art. 1123 c.c., che le obbligazioni condominiali hanno natura parziaria e non solidale. Conseguenza più importante di tale decisione è che ogni<a
href="http://www.condominio.it/2011/10/05/parziarieta.html">&#160;&#160;...Leggi il resto &#62;&#62;</a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>La Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza 9148 dell&#8217;8 aprile 2008 ha voluto ribadire , con un&#8217;articolata motivazione, tesa a negare l&#8217;unicità della prestazione e che trova l&#8217;addentellato normativo del proprio ragionamento nell&#8217;art. 1123 c.c., che le obbligazioni condominiali hanno natura parziaria e non solidale.</p><p><span
id="more-8593"></span></p><p>Conseguenza più importante di tale decisione è che ogni condomino può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni contratte dall&#8217;amministratore, nell&#8217;interesse del condominio, solo in ragione della propria quota ed in caso di azione per il recupero del credito potrà essere escusso solo se inadempiente.</p><p>Con la sentenza 16920 del 2009, la Cassazione torna sull&#8217;argomento delle obbligazioni condominiali ribadendo la presa di posizione delle Sezioni Unite ed aggiungendo qualcosa di nuovo dell&#8217;amministratore, e la ditta esecutrice dei lavori di manutenzione avevano firmato un contratto che prevedeva particolari modalità d&#8217;escussione del debito in caso d&#8217;inadempimento. In pratica l&#8217;appaltatore era legittimato dal contratto ad agire per l&#8217;intero nei confronti dei condomini che risultavano morosi.</p><p>Dopo le alterne vicende dei giudizi di merito (che hanno dato ragione, in primo grado, ai condomini escussi ed in secondo grado alla ditta creditrice), si è giunti dinanzi alla Suprema Corte.</p><p>Il giudice di legittimità ha affermato che &#8220;il mutamento del diritto vivente in punto di natura delle obbligazioni contratte dall&#8217;amministratore in nome e per conto del condominio non incide sul carattere disponibile della relativa disciplina&#8221; (così Cass. 21 luglio 2009, n. 16920).</p><p>Ne consegue che l&#8217;amministratore deve utilizzare le provviste per gli scopi per i quali sono state versate e pertanto se qualcuno dei condomini non ha versato la rata condominiale l&#8217;amministratore non può pagare la quota parte di bolletta di luce o di gas spettante al condomino moroso , a meno che il condominio non si sia dotato di apposito fondo per far fronte agli eventuali ritardati pagamenti.</p><p>D&#8217;altro canto se l&#8217;amministratore utilizzasse i denari incassati per il riscaldamento per pagare l&#8217;energia elettrica o viceversa potrebbe essere accusato di distrazione di fondi e potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali disservizi da quei condomini che siano in regola con i versamenti delle quote.</p><p>Nel caso invece che effettui i pagamenti in rispondenza delle quote parte incassate la responsabilità dei disservizi ricadrebbe direttamente sui condomini morosi e sulle società che erogano i servizi e che hanno deciso la sospensione degli stessi per tutti i condomini.</p><p>La decisione della Suprema Corte è prevalente nei confronti di qualsiasi regolamento interno delle società erogatrici, regolamenti nella maggior parte dei casi unilaterali o nella migliore delle ipotesi sotto -scritti dalle associazioni dei consumatori prima della sentenza n°9148 /2008</p><p>Mi sento quindi di poter confermare quanto già espresso e mi piacerebbe vedere con quali argomentazioni le varie società erogatrici di servizi sospendono la fornitura ad un condominio perché hanno incassato solo il 90% di una bolletta e lasciano senza servizi tutti i condomini paganti al solo scopo di non intraprendere azione di recupero nei confronti del/dei condomini morosi.</p><p>Certo l&#8217;amministratore ha un carico di lavoro non indifferente perché oltre a dover pagare in quota parte deve comunicare i nomi, gli indirizzi e le rispettive quote di morosità per ogni singolo servizio.</p><div
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