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> <channel><title>condominio &#187; Guadagnare con il condominio</title> <atom:link href="http://www.condominio.it/category/vivere-il-condominio/guadagnare-con-il-condominio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.condominio.it</link> <description>Il punto di riferimento del condominio in Italia dedicato agli amministratori di condominio e agli utenti.</description> <lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:44:17 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator> <item><title>Insegne e tabelloni pubblicitari : come fare.</title><link>http://www.condominio.it/2010/09/19/insegne-e-tabelloni-pubblicitari-come-fare.html</link> <comments>http://www.condominio.it/2010/09/19/insegne-e-tabelloni-pubblicitari-come-fare.html#comments</comments> <pubDate>Sun, 19 Sep 2010 00:21:21 +0000</pubDate> <dc:creator>Paolo Bellini</dc:creator> <category><![CDATA[evidenza]]></category> <category><![CDATA[Guadagnare con il condominio]]></category> <category><![CDATA[cartelloni pubblicitari]]></category> <category><![CDATA[condominio]]></category> <category><![CDATA[maggioranza necessaria]]></category> <category><![CDATA[millesimi]]></category> <guid
isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=5292</guid> <description><![CDATA[E’ frequente trovare insegne pubblicitarie luminose sui tetti di edifici. Per procedere con l’installazione è necessario l’assenso della maggioranza dei condomini i quali, oltre a partecipare all’assemblea, detengono i 2/3 dei millesimi. Serve questa maggioranza particolarmente qualificata in quanto l’installazione di antenne, insegne o tabelloni luminosi potrebbe arrecare seri rischi alla salute pubblica. I ricavi<a
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isPermaLink="false">http://www.condominio.it/?p=1001</guid> <description><![CDATA[Le nuove proposte commerciali sul mercato offrono interessanti opportunità Nonostante le seccature e le spese quasi sempre grosse, i rapporti con il condominio, a certe condizioni, possono fruttare guadagni, valorizzando quel che si possiede e che, magari, ci si dimentica di avere. Parliamo degli spazi comuni, quelli inutilizzati, ma anche quelli che possono vedersi aggiungere<a
href="http://www.condominio.it/2008/04/02/come-guadagnare-con-le-parti-comuni-dalla-cartellonistica-pubblicitaria-allimpianto-di-antenne-cellulari-fino-ai-cambi-duso-di-zone-inutilizzate-delledificio.html">&#160;&#160;...Leggi il resto &#62;&#62;</a>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div><strong>Le nuove proposte commerciali sul mercato offrono interessanti opportunità</strong></div><div><p>Nonostante le seccature e le spese quasi sempre grosse, i rapporti con il condominio, a certe condizioni, possono fruttare guadagni, valorizzando quel che si possiede e che, magari, ci si dimentica di avere. Parliamo degli spazi comuni, quelli inutilizzati, ma anche quelli che possono vedersi aggiungere funzioni diverse; quelli racchiusi tra le quattro mura ma anche quelli all&#8217;aria aperta; le cantine e i sottotetti o i locali del portiere abbandonati; i cortili vasti, i tetti pendenti e quelli piani, i muri privi di finestre e le impalcature delle ristrutturazioni. Le situazioni più interessanti di guadagno sono: l&#8217;affitto o la vendita dell&#8217;ex portineria o di altri spazi che avevano un tempo altre destinazioni; l&#8217;utilizzo dei muri ciechi o delle impalcature delle ristrutturazioni per cartelloni pubblicitari; l&#8217;affitto dei tetti e delle terrazze per antenne di telefonia cellulare; l&#8217;utilizzo dei cortili o dei giardini comuni per costruire parcheggi interrati; lo sfruttamento dei sottotetti condominiali e di quelli privati.</p><p><strong>Cambio d&#8217;uso</strong><br
/> Quando, la conversione dell&#8217;uso della parte condominiale prevede lavori edili, è possibile godere della detrazione fiscale sul recupero,abbattendo così la spesa di più di un terzo. Comunque ogni decisione al riguardo va presa a larga maggioranza, e talvolta all&#8217;unanimità, nel rispetto del codice civile e della giurisprudenza. Quindi, punto primo: la perfetta coesione tra condomini nelle scelte.</p><p><strong>Tabelloni pubblicitari</strong><br
/> Il settore è in Italia rigidamente ripartito in due differenti specializzazioni, gestite da aziende diverse:<br
/> la pubblicità tradizionale (tabelloni con manifesti di sei metri per tre, insegne luminose sui tetti o sui lastrici solari e maxiposter luminosi di 8 o 12 metri per 4) e i cosiddetti &#8220;teli pittorici&#8221;, che sono opere uniche, di dimensioni che si adattano agli spazi esistenti (in media da 140 a 300 metri quadrati). I tabelloni tradizionali sono quelli che hanno un mercato più vasto. A dettare i canoni sono la visibilità e la zona: arterie di grande scorrimento, strade pedonali, collocazione vicino a supermercati o zone fieristiche, zone commerciali. L&#8217;installazione è possibile sui frontespizi ciechi dei palazzi ma è più comune sulle impalcature di immobili in via di ristrutturazione. In quest&#8217;ultimo caso, per coprire le spese di installazione, il cantiere deve durare almeno un anno e mezzo-due anni. Ma quanto si guadagna?<br
/> A Milano e Roma, i canoni medi sono sui 5 mila euro annui per ciascun poster di 6 metri per 3: se sull&#8217;impalcatura ce ne stanno sei, l&#8217;incasso è di 30 mila euro annui. In città minori, come per esempio Como e Varese, gli incassi scendono del 60%. Le entrate sono influenzate dai costi e dalle scelte comunali: per esempio, a Firenze le tasse sulla pubblicità sono elevatissime e a Venezia è consentita l&#8217;installazione solo nelle zone periferiche. Le insegne luminose sui tetti sono quotabili invece a Milano sui 10 mila euro annuali.<br
/> I contratti sono quinquennali per le installazioni fisse e annuali per quelle sulle impalcature, con possibilità di rinnovo e adeguamento. I regolamenti comunali dettano spesso limiti alla collocazione nelle zone di pregio artistico e architettonico e il codice della strada rispetto alla collocazione nelle intersezioni semaforiche.<br
/> Un mercato più ricco, ma di una ristretta nicchia, è quello dei teli pittorici, per i quali in genere si utilizzano le impalcature degli immobili in via di ristrutturazione. I canoni variano moltissimo, da un minimo di 5 mila a un massimo di 40 mila euro al mese a Roma e a Milano, mentre scendono del 30% nelle altre città. I contratti sono di tre-quattro mesi almeno, rinnovabili per altri tre.</p><p><strong>Scelte in condominio</strong><br
/> Se l&#8217;installazione avviene su un muro cieco e inutilizzato, è difficile sostenere che porti a gravi disagi: è da ritenere che basti la maggioranza per le delibere condominiali che regolamentano l&#8217;uso delle parti comuni (quella dei partecipanti all&#8217;assemblea e dei millesimi). Se invece accade su impalcature, è necessaria almeno quella delle innovazioni (maggior parte dei condomini e due terzi dei millesimi). Più prudente, comunque, avere l&#8217;unanimità, talora non difficile da conseguire: infatti, le impalcature si devono mettere comunque per ristrutturare l&#8217;immobile e tanto vale sfruttarle al meglio. Le maggiori polemiche provengono da chi è in locazione, che subisce solo i disagi, senza godere il canone (salvo accordi interni che permettano anche all&#8217;inquilino di beneficiarne).</p><p><strong>Antenne cellulari</strong><br
/> La concorrenza tra le compagnie, il raffinarsi delle tecnologie, le polemiche sull&#8217;inquinamento elettromagnetico rendono l&#8217;installazione delle antenne cellulari un&#8217;interessante opportunità di guadagno ma anche un&#8217;occasione di scontri e polemiche che talora possono coinvolgere tutto un quartiere.<br
/> Il punto del contendere sta essenzialmente nel fatto che il palazzo che &#8220;beneficia&#8221; dell&#8217;installazione dell&#8217;antenna è anche più protetto, rispetto a quelli circostanti, dalle onde elettromagnetiche: quindi chi non incassa il canone subirebbe maggiori pericoli di chi lo incassa. Questa certezza è anche un punto di forza per le Compagnie, che possono meglio contrattare l&#8217;accettazione del condominio e, talora, patteggiare al ribasso sui canoni, facendo leva sulla minaccia di installare l&#8217;antenna in un palazzo vicino. Questo è anche il motivo per cui è difficile stimare i canoni medi, che dipendono dalla dislocazione dell&#8217;immobile, dal volume di traffico e dalla presenza di smagliature nella rete delle trasmissioni, ma anche dalla capacità di trattativa delle due parti. Ulteriore conseguenza è che le aziende si rifiutano di offrire i dati sull&#8217;ammontare degli affitti: quindi un indagine sui prezzi deve svolgersi più pescando dalla cronaca o dalle cause accese in tribunale che da fonti ufficiali.<br
/> Le maggioranze necessarie perché un condominio possa decidere di ospitare le antenne dei cellulari sono ancora dubbie. La relativa delibera va considerata almeno come un&#8217;innovazione, decisa dalla maggioranza dei condomini con 2/3 dei millesimi. È però capitato più volte che i tribunali abbiano optato per l&#8217;unanimità dei consensi, facendo leva sul fatto che la pericolosità di questi impianti non è mai stata confutata in modo definitivo.</p><p><strong>Sopraelevazione del palazzo</strong><br
/> È una situazione che si distingue dalle altre perché a essere valorizzata non è una parte comune, ma una appartenente a uno solo dei condomini. Secondo l&#8217;art. 1127 del codice civile, è possibile infatti al proprietario dell&#8217;ultimo piano o del lastrico solare elevarne altri. Vanno rispettate le condizioni statiche dell&#8217;edificio, il decoro architettonico, i regolamenti condominiali, nonché gli standard urbanistici ed edilizi. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un&#8217;indennità pari al valore attuale dell&#8217;area, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, detratto l&#8217;importo della quota a lui spettante. Egli è, inoltre, tenuto a ricostruire il lastrico solare che altri condomini avevano il diritto di usare. Si tratta di un&#8217;ipotesi tutto sommato rara, se non altro perché i comuni non concedono facilmente l&#8217;aggiunta di nuove volumetrie.</p><p><strong>Portinerie e spazi inutilizzati</strong><br
/> Lo spazio a portineria può essere già liberato o si può decidere di farlo, anche per risparmiare sulle spese. In quest&#8217;ultima situazione occorre distinguere.<br
/> Se la portineria non è prevista dal regolamento ed è sostituita da un citofono, non occorrono maggioranze particolari. Pertanto, l&#8217;assemblea può decidere in merito con la maggioranza semplice prevista dall&#8217;art. 1136 del codice civile: in seconda convocazione un terzo dei condomini e un terzo dei millesimi. Se invece il servizio è previsto dal regolamento, la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente, in prima e seconda convocazione, la maggioranza stabilita dall&#8217;art. 1136, secondo comma, (gli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore dell&#8217;edificio). La vendita degli spazi dell&#8217;ex portineria è un affare complesso: occorre infatti, sempre e comunque, il consenso unanime di tutti i condomini. Molto più semplice la locazione. Se è di durata inferiore a nove anni, bastano le stesse maggioranze previste per la soppressione del servizio, purché con una delibera apposita.</p><p><strong>Parcheggi in cortile o in cantina</strong><br
/> Di per sé la costruzione al piano terra o nei sotterranei di parcheggi è avvantaggiata dalla cosiddetta &#8220;legge Tognoli&#8221; (art. 9 legge 122/89), che consente decisioni prese con la maggioranza degli intervenuti e con perlomeno 500 millesimi. Sono anche previste facilitazioni urbanistiche (il mancato pagamento al Comune del contributo di costruzione). Tuttavia, a ogni unità immobiliare del condominio deve essere legato almeno un posto auto, non importa se di proprietà singola o comune. Perciò le possibilità di guadagno dalla vendita o dall&#8217;affitto per il condominio dipendono dalla disponibilità di ampi spazi e quindi dalla realizzazione di un numero di posti auto, superiore a quello degli appartamenti dell&#8217;edificio. Viceversa l&#8217;affitto del box singolo, da parte del suo proprietario, non sarebbe limitato secondo le interpretazioni più recenti. Per l&#8217;alienazione dei posti auto in più occorre una delibera presa, all&#8217;unanimità. Per la loro locazione sotto i nove anni, basta quella regolamentare.</p><p>Anna Carbone</p></div><div
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