Amministratore | condominio
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Legittimazione dell’amministratore di condominio ad agire in giudizio per l’osservanza del regolamento

Cass. civ. Sez. II, 25/10/2010, n. 21841

Poiché curare l’osservanza del regolamento di condominio è compito precipuo affidato dall’art. 1130 c.c. all’amministratore, questi è senz’altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra un’apposita autorizzazione dell’assemblea, che è richiesta dalla disposizione richiamata dalla ricorrente soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso. Continua…

Selezione giurisprudenziale a cura dell’avv.

L’amministratore del condominio può impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa

Cass. civ. Sez. Unite, 06/08/2010, n. 18331

L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 secondo e terzo comma cod. civ., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 09/01/2008) Continua…

Selezione giurisprudenziale a cura dell’avv.

L’amministratore di condominioo può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea

Cass. civ. Sez. Unite, 06/08/2010, n. 18331

L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 secondo e terzo comma cod. civ., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 09/01/2008) Continua…

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Ratifica del contratto di assicurazione stipulato dall’amministratore

Cass. civ. Sez. III, 06/07/2010, n. 15872

In tema di condominio, é configurabile la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall’amministratore non investito del relativo potere dall’assemblea, qualora il premio sia stato periodicamente pagato all’assicuratore mediante approvazione annuale da parte dell’assemblea dei rendiconti di spesa, non occorrendo a tal fine che l’argomento sia stato espressamente posto come tale all’ordine del giorno dell’assemblea poiché si verte in ipotesi di ratifica tacita. (Rigetta, Trib. Bassano Del Grappa, 10/02/2005) Continua…

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Legittimazione dell’amministratore del condominio ad agire in giudizio senza necessità di una specifica deliberazione assembleare

Cass. civ. Sez. II, 17/06/2010, n. 14626

Ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ., l’amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di finestre aperte abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell’edificio contro ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. (Rigetta, App. Torino, 16/09/2004) Continua…

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La nomina dell’amministratore può risultare anche dal comportamento concludente dei condomini

Corte d’App. Napoli Sez. IV Sent., 19/01/2010

In tema di controversie condominiali, quanto all’eccepito difetto di rappresentanza, ai sensi dell’art. 1106 c.c., l’amministrazione del condominio può essere delegata anche ad un soggetto estraneo allo stesso. Peraltro, alla nomina dell’amministratore deve ritenersi applicabile la disposizione dell’art. 1392 c.c., secondo cui, salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura può essere conferita oralmente o anche tacitamente con la conseguenza che la medesima può risultare da una formale investitura dell’assemblea, dall’annotazione nello speciale registro, tenuto ai sensi dell’art. 1129 c.c., ovvero anche dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l’amministratore tale, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza. Continua…

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