Potere dell’amministratore di proporre opposizione a decreto ingiuntivo senza necessità di autorizzazione
Cass. civ. Sez. II, 24/05/2010, n. 12622
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l’amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ. (Rigetta, App. Torino, 26/01/2004) Continua…
Selezione giurisprudenziale a cura dell’avv. Gennaro Guida
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali il giudice non può sindacare sulla validità delle delibere assembleari
Cass. civ. Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate. (Rigetta, Trib. Palermo, 23/04/2003) Continua…
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Il decreto ingiuntivo per oneri condominiali non può essere emesso nei confronti dell’alienante
Cass. civ. Sez. II, 09/11/2009, n. 23686
In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell’alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l’obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile. (Fattispecie relativa al pagamento di oneri condominiali deliberati dall’assemblea il giorno dopo la vendita dell’immobile). (Cassa con rinvio, Giud. pace Viareggio, 30/03/2004) Continua…
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Impugnabilità con l’appello delle cause di competenza per materia del giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 comma terzo c.p.c.
Cass. civ. Sez. II, 15/10/2009, n. 21926
Le sentenze del giudice di pace pronunciate in controversie di valore indeterminato o devolute alla sua competenza per materia ai sensi dell’art. 7, comma terzo, cod. proc. civ., devono essere impugnate con l’ordinario mezzo dell’appello ex art. 339 cod. proc. civ., e non mediante ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui il medesimo giudice abbia ritenuto erroneamente di decidere la causa non secondo diritto ma secondo equità, estendendo il potere attribuitogli dall’art. 113 cod. proc. civ. ad ipotesi estranee alla specifica previsione normativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto in luogo dell’appello, avverso la sentenza resa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’amministratore di un condominio, al quale era stato intimato di consegnare ai condomini ingiungenti copia della chiave del cancelletto di accesso al cortile condominiale, ove erano collocati la cisterna ed il vano autoclave). (Dichiara inammissibile, Giud. pace Palermo, 19/04/2004) Continua…
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Natura giuridica di ordinanza del provvedimento di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo
Cass. civ. Sez. II Sent., 14/11/2008, n. 27275
Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’articolo 188 disp. att. cod. proc. civ., abbia respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, proposta ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., avendone accertato la rituale notificazione, deve essere qualificato come ordinanza, anche se adottato in forma di sentenza, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione. (Rigetta, Trib. Roma, 17 novembre 2003) Continua…
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Il decreto ingiuntivo per oneri condominiali non può essere emesso nei confronti dell’alienante
Cass. civ. Sez. II, 09/09/2008, n. 23345
In caso di trasferimento dell’unità immobiliare, il decreto ingiuntivo per il recupero dei contributi condominiali maturati prima della cessione e non pagati dal condomino alienante non può essere emesso nei confronti di quest’ultimo, poiché, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino si configura in capo all’acquirente, quale unico soggetto legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni. Continua…
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