E’ ammissibile l’azione giudiziaria diretta alla determinazione delle tabelle millesimali anche in assenza del regolamento
App. Palermo Sez. II, 22/03/2011
Deve essere riconosciuto il diritto del singolo condomino ad ottenere la formazione giudiziale delle Tabelle millesimali anche se il Condominio di cui fa parte sia sprovvisto di Regolamento in quanto non obbligato per legge. Continua…
Selezione giurisprudenziale a cura dell’avv. Gennaro Guida
Legittimazione dell’amministratore ad agire e resistere in giudizio per il rispetto del regolamento condominiale
Cass. civ. Sez. II, 25/10/2010, n. 21841
L’amministratore di condominio, essendo tenuto a curare l’osservanza del regolamento di condominio (art. 1130, primo comma, n. 1, cod. civ.), è legittimato ad agire e a resistere in giudizio per ottenere che un condomino non adibisca la propria unità immobiliare ad attività vietata dal regolamento condominiale contrattuale (nella specie, bar ristorante), senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare assunta con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, cod. civ., la quale è richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso. (Rigetta, App. Milano, 03/12/2004)
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Per l’approvazione delle tabelle millesimali è richiesta la stessa maggioranza prevvista per l’approvazione del regolamento
Cass. civ. Sez. Unite, 09/08/2010, n. 18477
Le tabelle millesimali allegate, come richiesto dall’art. 68 disp. att. c.c., al regolamento di condominio che viene approvato a maggioranza, non rivestono la natura di atto negoziale perché non incidono sul diritto di proprietà esclusiva di ciascun condomino, ma accertano il valore di tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione delle spese di condominio. Pertanto la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio deve essere prevista per l’approvazione e la modifica delle tabelle in questione.
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Regolamento contrattuale e limiti alla proprietà individuale
Cass. civ. Sez. II, 31/07/2009, n. 17886
Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto. (Nella specie una società aveva acquistato tutte le unità immobiliari di un edificio, tranne una; poiché all’atto dell’acquisto essa aveva dichiarato di “ben conoscere ed accettare” le pattuizioni condominiali, una delle quali recava il divieto di uso alberghiero, è stato ritenuto che legittimamente i proprietari della suddetta unità abitativa si fossero opposti a che la società adibisse l’immobile acquistato ad albergo). (Rigetta, App. Roma, 09/06/2004) Continua…
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Limiti alla proprietà esclusiva previsti nel regolamento di condominio
Cass. civ. Sez. II Sent., 20/07/2009, n. 16832
Le norme contenute in un regolamento di condominio hanno natura contrattuale e se contengono restrizioni alle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva di una o più parti è necessario che siano formulate “in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare alcun margine d’incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni”. Pertanto, i divieti e limiti alla proprietà esclusiva “devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo ad un’interpretazione estensiva delle relative norme”. In sostanza, non si può fondare il proprio convincimento interpretando in modo estensivo una norma contenuta nel regolamento di condominio arrivando così a comprimere in modo arbitrario le facoltà di utilizzo di unità immobiliari da parte dei proprietari.
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Presupposti per l’esistenza del regolamento contrattuale
Cass. Civ. Sez. II, 10/02/2009, n. 3245
Il regolamento di condominio trae origine o da un patto stipulato da tutti i condomini ovvero dall’accettazione da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari (piani o porzioni di piano) del regolamento già predisposto dal venditore, unico originario proprietario del fabbricato; ne consegue che l’esistenza di tale regolamento non può ritenersi dimostrata ove non risulti né l’accettazione dei condomini nei singoli rogiti di acquisto né l’approvazione dell’assemblea di condominio. (Cassa con rinvio, App. Roma, 03 marzo 2004) Continua…
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