Scadenza dell’amministratore di condominio o dimissioni | condominio
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Scadenza dell’amministratore di condominio o dimissioni

marzo 28th, 2008

Può accadere che l’amministratore dimissionario, o il cui incarico annuale sia scaduto, non venga immediatamente sostituito per ragioni pratiche o per questioni procedurali.

In questo caso sorge il problema di stabilire chi deve esercitare le relative funzioni legate all’amminstrazione del condominio.

La Cassazione ha affermato che anche se cessato dall’incarico per scadenza del termine annuale di cui all’art. 1129 del codice civile, o perchè dimissionario, l’amministratore continua ad esercitare le sue funzioni fino a quando non sia stato validamente sostituito con la nomina di un altro amministratore con delibera da parte dell’assemblea condominiale.

Pertanto l’amministratore non può dare le dimissioni e nello stesso tempo abbandonare immediatamente le sue funzioni.




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