Manutenzioni ordinarie
aprile 1st, 2008La manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio può essere decisa e pagata dall’amministratore, nell’ambito delle sue specifiche attribuzioni (Art. 1130 c.c.)
I lavori di manutenzione ordinaria non sono esplicitamene definiti dalle norme riguardanti il condominio, ma riteniamo possa applicarsi, per analogia, la definizione data dall’art. 1609 del c.c., il quale definisce riparazioni di piccola manutenzione “…Quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.”



