Installazione dell’ascensore
aprile 1st, 2008Perchè l’installazione di un ascensore, prima inesistente, costituisce innovazione, la relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza prevista dal 5° comma dell’art. 1136 del c.c., e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.
Nessuna norma di legge prevede esplicitamente le modalità di ripartizione delle spese per l’installazione ed il funzionamento dell’ascensore.
Dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi di adottare, per le spese di manutenzione, funzionamento e mantenimento dell’ascensore, lo stesso criterio di ripartizione delle spese previsto dall’art. 1124 del codice civile, relativamente alla manutenzione e ricostruzione delle scale.
Le spese di installazione dell’ascensore prima inesistente debbono essere ripartite in base al criterio di cui al primo comma dell’art. 1123 c.c., e precisamente in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Per quanto riguarda il diritto di opposizione da parte dei singoli condomini, nel caso di installazione ex novo di un ascensore, essi hanno diritto di opporsi se la nuova opera:
- possa recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato;
- possa alterarne il decoro architettonico dell’edificio;
- possa rendere talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.



