Rumori intollerabili in condominio – Seconda Parte

La Corte di Cassazione, sulla base della C.T.U. rinnovata in appello: sottolineava come i rumori provenienti d...
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Se l’assemblea decide che i cani dei condomini, possono giocare nel giardino condominiale, la relativa delibera non determina una modifica della destinazione d’uso dello spazio verde comune, per cui la maggioranza richiesta non è così stringente, e non richiede il raggiungimento delle maggioranze previste dall’articolo 1117 ter codice civile.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6659 del 2017, ha stabilito che è legittima la delibera che prevede la possibilità per i cani di accedere al cortile condominiale, a fronte di una precedente disposizione del regolamento che vietava agli animali di transitarci per la loro passeggiata igienica.
Il Giudice di primo grado, stabiliva che non si tratta di un’innovazione che muta la destinazione d’uso del cortile, e quindi non è illegittima anche se non è stata presa con le regole di cui all’articolo 1117 ter del codice civile. Nel caso specifico inoltre, la delibera aveva ad oggetto un giardino privato condominiale e, pertanto, restava fuori dal campo di applicazione del regolamento comunale.
Il Tribunale escluse anche la possibilità di rischi igienici della nuova decisione, che potrebbero creare disagi per il godimento dell’area, specie da parte dei bambini.
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