Il Maso Chiuso

a cura della dott.ssa Benedetta Bertoletti Il Maso chiuso è AREA AGRICOLA con un unità abitativa che si...
Cassazione,Liti di condominio,Parti comuni
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, la n. 17400 del 2017, ha stabilito che se in condominio viene installato un condizionatore di volume ingombrante, che occupa troppo spazio, così da escludere la possibilità per gli altri condomini di munirsi a loro volta di un condizionatore, deve essere rimosso.
La Cassazione fa riferimento al principio in base al quale ogni condomino può utilizzare la cosa comune traendone ogni possibile utilità, ma senza impedirne il paritetico uso agli altri partecipanti al condominio; in quanto è vietato l’uso della cosa comune in danno degli altri condomini.
Il fatto trattato dalla Cassazione, riguardava un condominio che fece condannare alcuni condomini a togliere l’apparecchiatura esterna dell’impianto di condizionamento, installata dagli stessi a servizio del proprio appartamento.
I condomini condannati, proposero ricorso avanti alla Suprema Corte, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1102 codice civile.
Essi sottolineavano che la decisione di merito: “non rispetterebbe il principio della nozione di pari uso della cosa comune, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, ritenendo invece integrata la violazione dell’articolo 1102 codice civile in quanto la porzione di parete del ballatoio utilizzata non consentirebbe agli altri tre condomini la medesima installazione“.
La Cassazione ritenne il ricorso infondato e lo respingeva, evidenziando che “ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini“.
Lo stesso articolo 1102 codice civile, prevede che il pari godimento della cosa comune è condizionato da alcuni limiti che sono: il divieto di alterare la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Il giudice di merito infatti, rinveniva la violazione della norma che sancisce la parità di godimento della cosa comune, perché l’impianto di condizionamento installato, occupava il 60% della superficie disponibile, escludendo la possibilità di installazione di un altro apparecchio da parte degli altri condomini.
Quest’ultimi non esprimevano alcun consenso, per cui l’installazione costituisce una lesione del loro diritto.
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