Le buone intenzioni immobiliari del Conte Bis

(MF – 2 Ottobre 2019) Autore: di Paolo Crisafi, fondatore Re Mind Il primo Governo Conte si è oc...
La sentenza della Cassazione numero 14530 del giugno 2017, fa riferimento al principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, sottolineando che “le obbligazioni che l’amministratore assume nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti solo in proporzione delle rispettive quote”.
Se non vi è una norma specifica che stabilisce il principio di solidarietà, la responsabilità dei condomini è retta dal principio della parziarietà.
La Cassazione dovette affrontare il caso di un artigiano, che dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme per i lavori effettuati per un condominio, notificava poi ad un unico condomino il precetto pro quota.
Il condomino, fece opposizione provando di aver pagato all’amministratore quanto dovuto per i lavori.
La Corte di Cassazione ricordava che il creditore può agire verso il singolo proprietario, in base ai millesimi posseduti dal singolo proprietario, solo fino a quando questi non abbia pagato la propria quota all’amministratore.
Quando l’amministratore stipula un contratto con un terzo si formano due distinte obbligazioni: una relativa il debito nella sua interezza e facente capo al condominio, l’altra inerente le singole quote, in capo ai singoli condomini.
L’azione diretta del terzo creditore richiede quindi come presupposto ineliminabile che questi non abbia pagato la sua quota dovuta all’amministratore ai sensi dell’articolo 1123 sino ancora al momento in cui il giudice emette sentenza di condanna.
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