Il portiere può ritirare la posta? – Seconda Parte

Ritiro della corrispondenza straordinaria senza delega Accade che il portiere ritiri la posta straordinaria se...
I balconi, quali elementi esterni con funzione decorativa dell’edificio, accrescendone il pregio architettonico, sono considerati parti comuni ai sensi dell’articolo 1117, n. 3) del codice civile.
Le spese per la riparazione degli stessi, riguardano tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Ciò è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5014 del 2018.
Un condomino, impugnava la delibera dell’assemblea condominiale ritenendola illegittima, in quanto aveva stabilito la ripartizione della spesa in base ai millesimi di proprietà anche per le parti dei balconi visibili dall’esterno che appartenevano per l’intero ai proprietari dei piani ai quali accedevano.
In secondo grado, si sottolineava che le parti esterne contribuivano a dare un particolare decoro architettonico al fabbricato; i balconi accrescevano il pregio dell’intero edificio, di conseguenza, le spese relative erano a carico di tutti i proprietari, allo stesso modo delle parti costitutive dell’edificio e i suoi accessori.
La Cassazione ritenne che il provvedimento impugnato avesse correttamente ricostruito il tema della natura comune o meno dei balconi, richiamando la giurisprudenza consolidata negli anni.
Gli elementi esterni, come i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, sono a tutti gli effetti parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3), c.c., per cui le spese si ripartiranno tra tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
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