Il Maso Chiuso

a cura della dott.ssa Benedetta Bertoletti Il Maso chiuso è AREA AGRICOLA con un unità abitativa che si...
Il legislatore, nell’elaborazione della fattispecie di reato inclusa nell’articolo 659 codice penale, ha voluto perseguire l’obbiettivo di tutelare la pubblica quiete, ciò comporta l’evitare il disturbo di una pluralità di consociati.
Per la configurazione del reato stesso, è necessario che i rumori abbiano una diffusività tale che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito dalla collettività.
Rientrano nel concetto di collettività, anche i soggetti che si trovano nell’ambiente o in zone limitrofe alla fonte di provenienza del rumore, considerando che la valutazione sull’entità dello stesso, deve essere comunque effettuata in base alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica.
I giudici in particolare, reputano che non sia necessario per la verifica della tollerabilità, ne una perizia o ne una consulenza tecnica.
Il giudice, dunque baserà il suo convincimento su prove di altra natura, come ad esempio le dichiarazioni di soggetti che possono riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori, oltre alla verifica della diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.
Nel caso di specie, si constatava la propagazione delle urla dell’imputato, all’interno dell’edificio condominiale, insieme a rumori di vetri e oggetti rotti, sulla base della dichiarazione di una persona, che li sentiva dalla strada dove si trovava, e richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine.
In primo grado, il Tribunale confermava la sussistenza del reato, grazie alla diffusione del rumore, che si sentiva anche fuori dall’edificio, con una capacità di propagazione a tutto il condominio, generando un disturbo che potenzialmente poteva riferirsi ad un numero indeterminato di persone (condomini, residenti, soggetti che si trovano nei pressi dell’immobile), e non soltanto agli abitanti della case, in prossimità del luogo in cui il convenuto stava generando i rumori molesti.
Per quanto riguarda l’offensività dei rumori e della condotta, la Cassazione mise in rilievo anche il contesto temporale del fatto, verificatosi in orario notturno, con conseguente disturbo al riposo delle persone in conformità alla fattispecie tipica delineata dall’art. 659 del codice penale.
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