Rumori intollerabili in condominio – Seconda Parte

La Corte di Cassazione, sulla base della C.T.U. rinnovata in appello: sottolineava come i rumori provenienti d...
Sono beni non censibili, quelli che non devono essere registrati catastalmente, poiché privi della capacità di produrre reddito.
Questi beni, all’interno del condominio, sono le porzioni d’immobile comuni a tutte o ad alcune unità.
La normativa di riferimento è una circolare del Ministero delle Finanze, che contiene la definizione e ne sancisce la necessaria rappresentazione planimetrica.
Dal punto di vista probatorio, anche per i beni non censibili, l’identificazione catastale non ne prova l’effettiva proprietà.
Il censimento immobiliare
Innanzitutto è importante stabilire cosa sia il censimento immobiliare, ossia l’attività di registrazione nel catasto edilizio urbano delle unità immobiliari, per accertarne le proprietà e stabilirne la rendita ai fini fiscali.
Il catasto edilizio urbano (N.C.E.U – Nuovo catasto Edilizio Urbano), ovvero il registro in cui vengono registrate le unità immobiliari produttrici di rendita, è regolato da due norme:
Tramite la registrazione al catasto, vengono censiti gli immobili e viene attribuita la rendita, necessaria per calcolare le imposte fondiarie.
Distinzione tra beni censibili e non censibili
Gli unici beni che producono reddito, sono le “unità immobiliari” urbane definite dall’art. 5 della legge n. 652/1939 come “ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a, produrre un reddito proprio.”
Le unità immobiliari normalmente producono una rendita, i beni non censibili, sono quelli che presentano un’utilità comune a più unità immobiliari, e che non producono un reddito proprio.
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