Rumori intollerabili in condominio – Seconda Parte

La Corte di Cassazione, sulla base della C.T.U. rinnovata in appello: sottolineava come i rumori provenienti d...
La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia – sentenza n. 38230 del 2018 – ha confermato un orientamento già presente in giurisprudenza, in base al quale le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale “non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615-bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese“.
I Giudici di legittimità, sono dunque arrivati ad escludere la violazione della privacy qualora le telecamere non riprendano l’abitazione privata altrui né spazi pertinenziali ad essa.
Anche se la telecamera è finta e svolge solo una funzione deterrente, può sorgere il contenzioso.
Il Tribunale di Latina infatti, con ordinanza 17 settembre 2018, si è pronunciato sulla vicenda che riguardava il vicino che aveva chiesto, a norma dell’art. 700 c.p.c, la rimozione o la modificazione del posizionamento della telecamera del vicino. Il dispositivo risultava essere un mero involucro di plastica.
Secondo i giudici, la finta telecamera era inidonea ad effettuare riprese e dunque anche ad arrecare alcun pregiudizio alla privacy: in difetto del periculum in mora necessario per l’azione, il Tribunale non ha potuto che decidere per la liceità della telecamera giocattolo.
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