Superbonus 110% per i lavori trainati in condominio

Con risposta n. 595 del 16 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fa rientrare nella detrazione del 110% gl...
Nell’ambito di alcuni complessi immobiliari, può succedere che parte dei beni siano riferibili a determinati condòmini. Queste situazioni generano il c.d. condominio parziale dove, le spese di gestione gravano soltanto sui rispettivi comproprietari.
In tema di condominio parziale l’art. 1123 co. 3 c.c. stabilisce “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
I proprietari, esclusivamente interessati da alcune parti comuni, sono gli unici che dovranno fare fronte alle spese di manutenzione di questi beni, e solo essi voteranno le decisioni relative a tali cespiti: “in ipotesi di condominio parziale, il quale si costituisce ex lege, si verificano delle ricadute sul diritto di voto, avendo diritto a partecipare alla votazione concernente le parti comuni serventi una solo parte dello stabile condominiale solo i condomini che godono di tali parti” (Cass. sent. n. 4127 del 2 marzo 2016).
Come accennato, l’art. 1123 co. 3 c.c. disciplina le spese di manutenzione di parti destinate a servire solo alcuni proprietari, e non può essere applicato per disciplinare l’eventuale ripartizione degli utili ricavati da tali beni. Quindi, nel concetto di spese per la manutenzione non è possibile far rientrare l’utilità derivante dal canone di locazione per la concessione in godimento di un’area comune, come ad esempio il lastrico solare posto a copertura di una sola parte del fabbricato condominiale.
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