Superbonus 110% per i lavori trainati in condominio

Con risposta n. 595 del 16 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fa rientrare nella detrazione del 110% gl...
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E’ importante chiarire alcune questioni relative al Superbonus 110%, in particolare nel caso in cui due soggetti, fratello e sorella siano comproprietari al 50% di una casa in montagna; immobile a disposizione di entrambi e nessuno dei due ha la residenza presso l’immobile.
Cosa succede se vengono effettuati dei lavori di ristrutturazione, e le spese vengono sostenute dal marito della sorella, chi avrà diritto alla detrazione?
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 24/E/2020, paragrafo 1.2, ha chiarito che sono ammessi a godere della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La condizione necessaria affinché a tali soggetti spetti la detrazione, è la convivenza con il possessore o detentore dell’immobile nel momento in cui vengono avviati i lavori, oppure nel momento in cui vengono sostenute le spese (se antecedenti all’avvio dei lavori).
L’Agenzia delle Entrate ha comunque sottolineato che il limite massimo di spesa è per unità immobiliare e, quindi, il familiare del comproprietario al 50% dell’immobile può comunque fruire integralmente del superbonus se sostiene tutte le spese.
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