Superbonus 110% per i lavori trainati in condominio

Con risposta n. 595 del 16 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fa rientrare nella detrazione del 110% gl...
condominio,La Voce dei Condomini
di Benedetta Bertoletti.
In occasione dell’ultimo giorno del 2020 ricordiamo le nuove modalità di versamento delle imposte per gli atti privati.
Dal 2 marzo 2020, a seguito della risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 sono stati istituiti i nuovi codici tributo per le imposte di registro e di bollo, oltre a quelli relativi agli interessi e alle sanzioni, relativamente alla registrazione, compresi gli adempimenti successivi, degli atti privati.
Fino al 31 agosto 2020 tali imposte si potevano pagare sia tramite modello F23 o con F24.
Dal 31 agosto in poi è permesso il versamento solo mediante F24 e il tipo da utilizzare è quello “ordinario”.
Ecco in elenco i nuovi codici tributo F24:
Attenzione: I vecchi codici previsti dall’F23 con le seguenti sigle:
Una precisazione importante: a differenza dal “vecchio” modello F23 tramite il quale si poteva procedere al solo pagamento dell’imposta di registro e della caparra confirmatoria, con il modello F24 potrà essere seguito anche il pagamento delle marche da bollo ( ad es. per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita) attraverso il nuovo codice tributo 1552; per cui non è più necessario applicare sul contratto le marche da bollo cartacee, essendo sufficiente assolvere a quelle digitali.
Sempre con la presente risoluzione viene sono stati istituiti ulteriori codici di tributo che vi riporto di seguito, per consentire il versamento, tramite modello F24 delle imposte e sanzioni dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, eccoli:
Con questo breve articolo desideravo chiarire i dubbi in merito all’utilizzo dei nuovi codici tributo e alle nuove modalità di versamento delle relative imposte negli atti privati, al fine di evitare errori e conseguenti richieste di rettifica/ istanza di cui vi parlerò nel prossimo articolo.
Buona lettura e Buon Anno a tutti Voi!
Dott.ssa Benedetta Bertoletti
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