Le informazioni contenute nel registro di anagrafe condominiale
Il registro di anagrafe condominiale deve contenere una serie di informazioni, imposte dalla legge, e queste sono le uniche informazioni che l’amministratore ha diritto di ottenere autonomamente.
Il garante della privacy ha stabilito che “l’amministratore può acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l’atto di compravendita in cui sono riportati i dati”.
I locali dove si trova il registro di anagrafe condominiale
Nel momento in cui l’amministratore viene nominato, e ad ogni rinnovo del mandato, deve indicare il luogo in cui si trova il registro di anagrafe condominiale e gli altri registri previsti dalla legge, ai sensi dell’articolo 1130 n. 7 codice civile.
Dovrà inoltre indicare i giorni e le ore in cui gli interessati, previa richiesta all’amministratore, possono prenderne visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
La copia del registro di anagrafe condominiale o di sue parti devono essere firmate.
Le schede restituite dai condomini devono essere sottoscritte?
In merito a questo aspetto, la legge non prevede nulla, per tale motivo deve ritenersi che non sia obbligatorio; è anche vero che le informazioni da reperirsi ai sensi dell’articolo 1130 n. 6 codice civile, sono quasi tutte pubbliche, e in caso di assenza di collaborazione l’amministratore può reperirle di propria iniziativa.
E’ necessaria la firma, invece quando si tratta di dati non pubblici, e cioè personali (per esempio: numeri di telefono cellulare, e-mail, ecc.), per i quali è obbligatorio, il trattamento come disciplinato dal D.Lgs n. 196/03.
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