TRIBUNALE DI PESARO SENTENZA N°255 DEL 20/4/2025
L’erede subentra nei diritti del de cuius nel momento in cui comunica all’amministratore la successione.
Il Tribunale di Pesaro ha rigettato la richiesta di annullamento di una delibera da parte di una condomina che è succeduta alla propria madre,deceduta. Tale richiesta era fondata sul fatto della mancata convocazione della erede all’assemblea, ma la comunicazione del decesso della madre e la successione delle figlie è stata comunicata all’amministratore con circa sei mesi di ritardo e successivamente alla data in cui si è tenuta l’assemblea di cui sic chiede l’annullamento.
Secondo il Giudice di merito” con l’accettazione dell’eredità, infatti, l’erede subentra nei rapporti del de cuius sia dal lato passivo che dal lato attivo e lo fa fin dal momento dell’apertura della successione. Nel caso che ci occupa, pertanto, fin dal 09.01.2022, ed è da quel giorno che l’attrice è divenuta condomina del convenuto.
Tuttavia, il potere di impugnare la delibera sussisteva solo se tale diritto apparteneva già alla de cuius.
Essendo quest’ultima deceduta a gennaio 2022, prima ancora della convocazione per l’assemblea del giugno 2022, è chiaro che tale diritto non fosse già acquisito né in capo alla de cuius né, conseguentemente, in capo alle eredi. Se prima dell’assemblea di giugno 2022, le eredi avessero comunicato il loro subentro in luogo della madre, avrebbero avuto un diritto in proprio ad essere convocate per l’assemblea. Non avendolo fatto, tale diritto non sussisteva, ma non sussisteva neppure in capo alla madre, in quanto deceduta.


