Esiste un divieto di testimonianza per i condomini?

Una frequente domanda è se i condomini possono essere chiamati a testimoniare in merito a situazioni relative a rapporti con i terzi, oppure in un procedimento civile che coinvolge un condominio.

La testimonianza che è un mezzo di prova, attraverso il quale, la parte può giungere alla dimostrazione di un fatto. Grazie alla testimonianza si può provare che un fatto è successo in un dato giorno e una data ora, oppure ricostruirne la dinamica, accertare la presenza di persone in specifici posti, e così via.

Sarà poi il giudice che dovrà valutare la testimonianza stessa, quindi se un testimone può essere considerato poco attendibile, o contraddittorio, oppure credibile, anche solo in parte.

I limiti alla testimonianza

Nel nostro ordinamento, sono previsti due limiti alla testimonianza, uno di natura oggettiva; e l’altro di natura soggettiva.

Nel primo caso si fa riferimento direttamente al mezzo di prova considerato, infatti il codice civile agli articoli 2721-2726, prevede un divieto generale, di testimonianza in relazione ai fatti provati per iscritto, pur prevenendo delle eccezioni. Quindi, secondo il dettato normativo, ciò che è stato scritto vale più di quel che è stato detto.

I limiti possono essere anche di natura soggettiva, riguardanti la persona che deve testimoniare. L’articolo 246 del codice di procedura civile, stabilisce l’incapacità a testimoniare per quelle «persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio».

La testimonianza dei condomini

Molto spesso, negli atti che chiudono i procedimenti giudiziali, riguardanti i condomini, viene riportata la seguente dicitura: “i singoli condomini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio, poiché l’eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi” .

Ciò esclude categoricamente la possibilità di chiamare i propri vicini a testimoniare, nelle cause che riguardano il condominio, ovvero anche che i condomini possano essere chiamati a testimoniare in relazione a vicende riguardanti rapporti con terzi.

In ogni caso dovrà essere fatta una valutazione ad hoc in merito al caso specifico, alla materia del contendere, e all’oggetto della testimonianza.

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