Cassazione 2 Sezione Civile Ordinanza Num. 1823 / 2023
Confermata la sentenza della Corte d’Appello
Ordinanza chiarificatrice da parte della Suprema Corte che respingendo il ricorso di una condomina che , tenendo nella propria abitazione un considerevole numero di cani era stata condannata sia in primo grado che in Corte d’Appello a non detenere più di sei cani nell’abitazione ed a risarcire i condomini ricorrenti con euro 2000 ciascuno per i danni subiti. Infatti spetta al proprietario del fondo adottare tutte le cautele idonee ad evitare le immissioni dannose, anche qualora derivino da una attività lecita ed indipendente da chi siano provocate. Gli Ermellini hanno confermato che “Infatti, secondo la Corte d’Appello, come correttamente dedotto dal giudice di primo grado, la domanda giudiziale aveva ad oggetto un’immissione che non poteva dirsi generata da un ordinario uso per civile abitazione dell’immobile, essendo lo stesso adibito a ricovero per cani visto il considerevole numero di cani custoditi. Tale destinazione dell’immobile, consistendo in un’attività di custodia e cura degli animali era idonea a radicare la competenza del Tribunale, essendo estranea alla competenza stabilita dall’articolo 7, terzo comma, n. 3, c.p.c. a Corte di Cassazione – copia non ufficiale Ric. 2018 n.26961 sez. S2 – ud. 25/10/2022 4 nulla rilevando il carattere non commerciale dell’attività, desumibile dall’assenza dello scopo di lucro e dal fatto che la proprietà della totalità degli animali era della convenuta e poi appellante xxxxxxxxx xxxxxxx.
Superati i limiti di tollerabilità
La Corte d’Appello confermava poi la statuizione circa il superamento della tollerabilità delle immissioni del giudice di primo grado fondata sulle caratteristiche dei luoghi, sui fatti di causa e sulle nozioni di comune esperienza avvalorate dalle deposizioni dei testi escussi che avevano riferito di un continuo e assordante latrare proveniente dal fondo. Le perizie eseguite non erano tali da scalfire il quadro probatorio, sia perché i valori-soglia predisposti dall’autorità non escludevano l’intollerabilità anche al di sotto degli stessi, sia perché la seconda consulenza era stata effettuata in presenza di un quadro fattuale completamente diverso da quello controverso, essendovi sul fondo meno della metà dei cani originari”
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