Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n°10824 del 24 aprile 2023
Quando si acquista si diventa condomino
Quando si acquisisce la qualità di condomino di uno stabile, avendo acquistato per avere acquistato la proprietà di un locale dello stesso, va comunicato all’amministratore. Quando ciò non avviene l’amministratore è tenuto ad effettuare dei controlli rispetto a chi va convocato per garantire la validità dell’assemblea e dei conseguenti deliberati assunti questa è la risposta della Corte di Cassazione nell’ordinanza n°10824/2023 depositata il 24 aprile.
Obbligatorio comunicarlo all’amministratore
A rivolgersi ai giudici di legittimità era stato un condomino non convocato che ha visto il suo ricorso per l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Milano accolto e quindi cassata la sentenza in questione .
Va pertanto enunciato il seguente principio:
“all’assemblea condominiale deve essere convocato l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, indipendentemente dall’avvenuta comunicazione all’amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all’art. 1130, n. 6), c.c., e all’obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all’art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull’acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni.
la mancata convocazione rende nulla l’assemblea
L’omessa convocazione del reale condomino agli effetti degli artt. 1136, comma 6, c.c. e 66, comma 3, disp. att. c.c., divenuto titolare dei diritti di condominio in forza di acquisto fatto con atto del 23 dicembre 2016 dalla società s.n.c., e dunque oltre un anno prima della data dell’assemblea oggetto di causa, costituiva, perciò, motivo di annullamento della deliberazione, in forza dell’art. 1137 c.c., deducibile dal medesimo condomino non convocato. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi all’enunciato principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. “



