Tribunale di Roma sentenza 8590 del 31 maggio 2023
E’ quanto ha ribadito il Tribunale di Roma con la sentenza n°8590 del 31 maggio 2023 con cui ha accolto l’opposizione presentata da un condominio al decreto ingiuntivo che aveva emesso l’amministratore, nominato dal costruttore, per ottenere il pagamento delle sue prestazioni professionali.
Manca nomina assembleare
Il giudice di merito ha evidenziato come che l’amministratore “Egli produce – a sostegno della sua nomina – un verbale “assembleare ” del 30.1.2015 che non può essere così qualificato: risulta, infatti, che la scelta fu unilateralmente effettuata dalla sola società costruttrice – all’epoca ancora unica proprietaria dell’edificio (titolare di tutti i “millesimi”) – prima della costituzione ex lege del condominio (dovendosi comunque ritenere – sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso anche da questo Tribunale – la nullità di un’eventuale clausola inserita nei singoli atti di vendita che le riservasse effettivamente tale scelta).
Manca specifica del compenso
Appare del resto evidente che tale nomina sarebbe da ritenere in ogni caso nulla in conseguenza della mancata specificazione da parte dell’amministratore – all’atto dell’accettazione – dell’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta (ex art. 1129, terzultimo comma, cod. civ.). Ne consegue che – a fronte di tale nullità – l’ex amministratore non potrebbe comunque pretendere il pagamento del proprio emolumento (e, nel caso in cui avesse già provveduto a incassarlo, sarebbe stato piuttosto tenuto a restituirlo, venendo a mancare il titolo contrattuale giustificativo dell’obbligo a carico dei condomini.) Nella fattispecie – d’altra parte – non è successivamente intervenuta alcuna delibera assembleare del neocostituito condominio che abbia mai approvato il consuntivo dell’amministratore comprendente anche il suo preteso compenso (essendo del tutto irrilevante – ai fini di un’eventuale “ratifica” del relativo importo – la mera consegna della documentazione effettuata dal (…) al nuovo amministratore in data 5.7.2017).”



