Cassazione Civile II Sezione Ordinanza n°10361 pubblicata 19/04/2025
La delibera assunta in difetto del quorum costitutivo non é nulla ma soltanto annullabile, questo è l’orientamento della Suprema Corte.
Nel ricorso proposto da un condomino avvocato contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che a sua volta aveva rigettato la richiesta da parte dello stesso condomino di dichiarare nulla una delibera tra l’altro per difetto di quorum costitutivo e per in numero di deleghe detenute da una sola persona. “Tale orientamento è stato poi nella sostanza ribadito, ma con un’ulteriore restrizione dell’ambito delle delibere suscettibili di essere qualificate in termini di nullità da Cass. S.U. n. 9839/2021, confermando quindi nelle sue argomentazioni la soluzione per la quale una delibera assunta in difetto delle maggioranze ovvero dei quorum costitutivi è solo annullabile, e non anche affetta da radicale nullità.
Una volta posta tale premessa, si palesa incensurabile la conclusione del giudice di appello che ha opinato per l’inammissibilità, in quanto affetta da novità, della deduzione di parte ricorrente, secondo cui la delibera sarebbe invalida per le denunciate violazione delle prescrizioni in punto di numero di deleghe attribuibili ad un singolo condomino, ovvero per l’assenza di valida sottoscrizione da parte di alcuni dei condomini presenti.
Trattasi all’evidenza di circostanze che, alla luce dei precedenti segnalati, determinerebbero la sola annullabilità della delibera, e che come tali andavano denunciate nel rispetto del termine prescritto per l’impugnazione della delibera stessa (cfr. con specifico riferimento al tema dell’eccesso di deleghe, Cass. n. 8015/2017, secondo cui la violazione della clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee, comporta che la partecipazione all’assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, determinando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un’ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l’approvazione della deliberazione).”



