CORTE DI APPELLO DI MILANO II SEZIONE CIVILE
Sentenza n°2745 del 15 ottobre 2025
La manutenzione dei pannelli radianti sotto pavimento spetta al singolo condomino, è quanto ha ribadito la Corte d’Appello di Milano respingendo il ricorso di un condomino contro la sentenza del Tribunale dell stesso capoluogo meneghino che a sua volta aveva respinto la richiesta di risarcimento per i lavori di sostituzione dei pannelli radianti e di risarcimento dei danni causati dal mal funzionamento degli stessi pannelli.
Infatti secondo la Corte la manutenzione dei pannelli riscaldanti sotto il pavimento è a carico di ogni singolo condomino.
“ Orbene, a seguito di attenta analisi delle prospettazioni delle parti nonché delle indagini peritali, non è possibile affermare con ragionevole certezza che la responsabilità per le ostruzioni che hanno impedito al di godere del corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento nel proprio appartamento siano imputabili al odierno appellato.
– Invero, in primo luogo, è pacifico – in quanto emerso in sede di CTU, riportato nella sentenza impugnata e non contestato – che il pezzo di serpentina radiante analizzato (risultato poi gravemente ostruito) appartenesse a “uno degli stacchi proveniente dal collettore di piano verso l’interno dell’appartamento del ricorrente” (cfr. pag. 12 CTU).
– Individuato, dunque, il problema proprio all’interno dell’appartamento del singolo condomino – in ossequio a quanto previsto dall’art. 1117, n.3) – non può che escludersi
ogni responsabilità del condominio, non avendo quest’ultimo alcuna custodia in riferimento alle condutture che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari.”



