Com’è noto, le deliberazioni assembleari di condominio possono essere oggetto di impugnazione da parte dei singoli partecipanti al condominio, quando sono affette da vizi che compromettono i diritti dei singoli. Tuttavia, può accadere che, il condominio, preso atto dell’impugnazione promossa dal condòmino, ritenuta fondata l’azione intrapresa, al fine di interrompere il prosieguo del giudizio, proceda alla “sostituzione” della delibera impugnata con una nuova, questa volta assunta nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. Cosa accade, in questa ipotesi, al giudizio promosso dal condòmino? La giurisprudenza, di merito e di legittimità, è concorde nel ritenere che alle delibere assembleari, sia applicabile la disciplina che viene dettata in tema di società di capitali. In particolare, una recente sentenza del Tribunale di Torino, n. 4459/2008 condividendo il pensiero espresso dalla Suprema Corte, ha ribadito che, “ai sensi dell’art. 2377 c.c., dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere”.
In buona sostanza, ha osservato il giudice di merito, la disposizione dell’art. 2377 ultimo comma, cod. civ., secondo cui l’annullamento delle deliberazioni assembleari non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici. Conseguentemente, nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale si verifica la “cessazione della materia del contendere” quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. Così, dunque, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida ex art. 2377 cod.civ., comma 4 cod. civ., l’annullamento della stessa non può avere luogo ed interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l’impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell’atto di rinnovo, il quale potrà, semmai, essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch’esso non sia conforme alla legge o all’atto costitutivo (cfr. sent. Trib. Monza 05.03.2001).
Né rileva il fatto, osserva ancora il
Tribunale di Torino, che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all’ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera affetta da vizi e/o irregolarità, né sostituire la delibera impugnata di cui è causa. Si verifica, infatti, la cessazione della materia del contendere ogni qual volta l’assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanziale sostitutivo di quello invalido.
Ovviamente, la dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” comporta che il giudice si pronunci sulle spese giudiziarie, che andranno liquidate secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
La relativa pronuncia, dunque, dovrà essere fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della soccombenza virtuale, e cioè della soccombenza che si sarebbe verificata, se il giudizio fosse proseguito regolarmente.
Fonte: Newspage
Avv. Paola Perassi
Comitato scientifico IRCAT


