contenimento enegeticoLa Regione Piemonte, insieme alla Lombardia, Liguria e Provincia Autonoma di Bolzano, è una delle poche regioni “virtuose” che ha emanato proprie disposizioni in materia di regolamento energetico in ottemperanza ai disposti dei decreti legislativi n. 192/2005 e n. 311/2006. Trattasi della Delibera Regionale 11/01/2007, n. 98-1247, pubblicata sul B.U.R. n. 6 del 8 febbraio 2007 che, in forza dei suddetti decreti legislativi, diventa preminente sulla legislazione nazionale. Questa circostanza è molto importante poiché introduce una disparità fra singole regioni in materia di contenimento energetico a livello regionale, consentendo modalità e parametri differenziati in materia di progettazione e gestione di edifici ed impianti.
Le disposizioni introdotte a completamento, integrazione e miglioria della normativa nazionale sono molte e sono esplicitate in una serie di schede che, per le diverse tipologie di edifici, come individuati dalla normativa nazionale, danno prescrizioni relative alle:
a) Prestazioni del sistema edificio-impianto.
b) Forme di produzione/generazione del calore.
c) Modalità di distribuzione e di regolazione del calore.
Un aspetto importante che è stato finalmente risolto in modo corretto, definitivo ed inequivocabile è quello riguardante l’installazione dei singoli impianti autonomi, sia per le nuove costruzioni, sia come modifica degli impianti centralizzati nei fabbricati esistenti, quando le unità abitative sono in numero superiore quattro. Quest’ultimo aspetto è rilevante anche nelle questioni che coinvolgono la gestione e le decisioni condominiali in materia di impianti di riscaldamento, innovazione della cosa comune e quanto altro connesso. La legge n. 10/1991 e il successivo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 412/1993) favoriva l’installazione degli impianti autonomi negli edifici preesistenti consentendo il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato e la disattivazione parziale o totale del medesimo, ma solo a condizione che fosse dimostrato l’effettivo beneficio economico/energetico.
Nella maggior parte dei casi si è avuta una proliferazione di impianti autonomi con delibere assembleari che hanno favorito l’esecuzione di dette trasformazioni senza che fosse mai stata dimostrato il beneficio energetico. Si è avuta una serie di vertenze legali che hanno imposto il ripristino dell’impianto centralizzato anche per pochi utenti, obbligando anche coloro che si erano dotati di impianti autonomi a pagare per la loro quota le spese di gestione del ripristinato riscaldamento centralizzato.
E’ stato dimostrato in modo evidente che a parità di erogazione del calore (temperatura interna compresa fra 18° – 22° e orario di accensione dell’impianto) il costo è inferiore se il generatore di calore è centralizzato. Chi ha un impianto autonomo risparmia solo se accende l’impianto per un numero di ore inferiore rispetto a quello normalmente erogato in condominio e con temperature ambiente molto inferiori.
Inoltre bisogna ricordare che le caldaie autonome hanno la funzione di erogare contemporaneamente calore per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria.
La produzione di acqua per usi igienici comporta un consumo molto maggiore rispetto alle necessità per il riscaldamento.
Altra disposizione importante è quella inerente l’obbligo di dotare gli edifici esistenti di un sistema di

 termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità abitativa in caso di ristrutturazione o installazione dell’impianto termico. Detti interventi debbono essere effettuati devono essere realizzati ove tecnicamente possibile.
Questo tipo di modifica può essere realizzata in modo abbastanza semplice negli edifici con impianti centralizzati a termosifone e distribuzione a colonna.
Fra i vari sistemi si segnala una tipologia che non comporta l’esecuzione di opere murarie, che comprende:
a) per ogni corpo scaldante una valvola termoregolatrice che è tarata per erogare calore fino ad un massimo di 22° C e un apparecchio elettronico che rileva la quantità di calore erogato dal radiatore;
b) una centralina di zona che rileva i dati dei singoli computer di una più unità abitative e che a sua volta trasmette i dati ad un computer centrale installato in caldaia.
La ripartizione delle spese verrà effettuata in base ai consumi rilevati per ogni singolo radiatore (nella misura del 80%), mentre il restante 20% verrà addebitato secondo la quota di suddivisione contemplata nel regolamento condominiale.
Questo sistema consente di pagare per il calore effettivamente erogato per ogni singolo alloggio e incentiva ogni utente a non sprecare il calore: molti ricorderanno il malvezzo di aprire le finestre quando il calore interno era eccessivo, anziché chiudere l’erogazione del singolo radiatore anche perché le valvole di chiusura erano bloccate perché fatiscenti, con il risultato di incrementare l’erogazione del calore da parte del singolo corpo scaldante.

Fonte: Newspages
A cura di Gustavo Gherardi – Ircat

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