E ci risiamo: nei rapporti di vicinato le cosiddette “immissioni rumorose” possono essere illecite anche quando non superano il limite stabilito dalla legge. Lo ha finalmente chiarito la Cassazione con la sentenza 939/2011 in base alla quale, oltre a ribadire che è senz’altro illecito superare i limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia di immissioni acustiche, per esempio, nelle attività produttive, dove nell’interesse della collettività si fissano le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare a prescindere lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità determinarsi alla stregua dei principi previsti dall’articolo 844 del codice civile che stabilisce che il proprietario può’ impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dalla proprietà del vicino, se queste superano la normale tollerabilità’.(Art. 844 c.c. e Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 17 gennaio 2011 n. 939).

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