Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge davanti al giudice di pace, la riduzione del termine a comparire, nella misura della metà del termine ordinario stabilito nell’art. 163 bis cod. proc.civ., deve essere ulteriormente dimezzata ex art. 645, secondo comma, cod. proc. civ.. Non può, invece, procedersi ad un’ulteriore riduzione della metà ex art. 163 bis secondo comma cod. proc. civ., poiché tale facoltà non è applicabile al giudizio davanti al giudice di pace, in quanto regolato per ciò che riguarda la fase introduttiva, esclusivamente dall’art. 318 cod. proc. civ.. (Rigetta, Trib. Cosenza, 28 Febbraio 2003)
Svolgimento del processo
L’avvocato S.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Cosenza con il quale gli era stato intimato di pagare al condominio (OMISSIS) la somma di L. 1.898.089 a titolo di quote condominiali. L’opponente chiedeva la riduzione del termine a comparire prevista dall’art. 163 bis c.p.c., ed otteneva il relativo provvedimento in calce all’atto di citazione nel quale spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di L. 5.760.000 che assumeva dovutegli dal condominio.
Il condominio si costituiva ed eccepiva, tra l’altro, che in presenza di domanda riconvenzionale non era possibile la riduzione dei termini di comparizione.
Con sentenza 19/4/2001 il giudice di pace di Cosenza dichiarava l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava il condominio a pagare al S. L. 2.091.091.
Avverso la detta sentenza il condominio proponeva appello al quale resisteva il S..
Con sentenza 28/2/2003 il tribunale di Cosenza, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullità della pronuncia impugnata e rimetteva le parti davanti al giudice di pace. Osservava il tribunale: che preliminare ed assorbente era la questione relativa alla nullità della sentenza impugnata per effetto della nullità dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto dei termini a comparire; che la questione investiva l’ambito di applicazione e la cumulabilità dell’abbreviazione dei termini a comparire di cui agli artt. 163 bis e 645 c.p.c.; che la detta questione trovava la sua soluzione a prescindere dalla proposizione di domanda riconvenzionale nel contesto dell’atto di opposizione; che l’art. 645 c.p.c., prevedeva, quale facoltà dell’opponente, la fissazione di un termine di comparizione ridotto rispetto a quello ordinario di cui all’art. 163 bis c.p.c., così introducen-do, quale norma speciale rispetto a quella generale, un ulteriore ed autonomo termine fisso minimo giustificato dalla specialità del procedimento d’ingiunzione e derogatorio rispetto alle fattispecie ordinarie di cui all’art. 163 bis c.p.c., commi 1 e 2; che il termine dimezzato di comparizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., era inderogabile e minimo; che tali conclusioni si ricollegavano a quanto stabilito dall’art. 318 c.p.c., in tema di termini liberi minimi già individuati in quelli di cui all’art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà; che ciò stava a significare che nei procedimenti davanti al giudice di pace non era applicabile l’ulteriore riduzione di cui all’art. 163 bis c.p.c., comma 2, in quanto la riduzione dei termini minimi a comparire era già istituzionalizzata in via tassativa ed inderogabile dall’art. 318 c.p.c.; che in sintesi l’opposizione a decreto ingiuntivo di competenza del giudice di pace vedeva come termine minimo a comparire quello di 15 giorni e, cioè, i trenta – come individuati dall’art. 318 c.p.c. – diminuiti fino alla metà secondo lo schema dell’art. 645 c.p.c., comma 2; che nella specie il S. aveva usufruito di ben tre abbreviazioni di termini cumulando l’art. 318 c.p.c., l’art. 163 bis c.p.c., e l’art. 645 c.p.c., con grave compromissione del diritto di difesa dell’opposto (udienza di comparizione 16/10/00 con notifica il 5/10/00); che, non avendo il giudice di primo grado provveduto a rinnovare la citazione o la notifica, fissando una nuova udienza nel rispetto dei termini minimi inderogabili, la nullità della citazione non era stata sanata comportando la nullità della sentenza impugnata.
La cassazione della sentenza del tribunale di Cosenza è stata chiesta da S.A. con ricorso affidato a quattro motivi. L’intimato Condominio (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso S.A. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che il condominio nulla ha eccepito, nè in primo grado nè in secondo grado, in merito ai termini per comparire dell’opposizione a decreto ingiuntivo ed anzi ha affermato che a suo avviso tali termini erano stati rispettati. Il condominio si è solo limitato a svolgere la sua tesi secondo la quale la domanda riconvenzionale sarebbe stata improponibile per mancato rispetto dei termini. Ciò in quanto, a suo avviso, nell’ipotesi di domanda riconvenzionale contenuta in una opposizione ad ingiunzione, l’opponente non potrebbe avvalersi della riduzione dei termini a comparire prevista dall’art. 645 c.p.c.. Il tribunale ha deciso la questione circa la cumulabilità dei termini a comparire di cui agli artt. 163 bis e 645 c.p.c., “prescindendo dalla contestuale proposizione di domanda riconvenzionale nel contesto dell’atto di opposizione”. In tal modo il giudice di appello ha pronunciato oltre i limiti delle domande dell’appellante: la sentenza di secondo grado ha infatti ignorato gli specifici motivi di appello del condominio – il quale aveva sostenuto l’improponibilità della sola domanda riconvenzionale ed aveva precisato che per l’opposizione i termini a comparire erano stati rispettati – ed ha trattato altro argomento senza fornire alcuna valutazione sulla unica e sola tesi dell’appellante relativa alla improponibilità della domanda riconvenzionale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 3, sostenendo che nel giudizio di primo grado il condominio non ha dedotto l’inosservanza dei termini a comparire, nè ha chiesto un rinvio per meglio difendersi. Ha solo eccepito che la domanda riconvenzionale era improponibile ed ha affermato che i termini di comparizione per l’opposizione a decreto ingiuntivo erano stati rispettati. Il tribunale, in sede di appello, ha ignorato sia le affermazioni del condominio, sia il principio secondo cui la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione. Il giudice di secondo grado, inoltre, non ha considerato che, a norma dell’art. 164 c.p.c., comma 3, solo “se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire……..il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che il tribunale ha ignorato la sola ed unica domanda dell’appellante nel merito della procedura. Il condominio, infatti, aveva rilevato la improponibilità della domanda riconvenzionale stante la circostanza della riduzione dei termini di comparizione. Sul punto – l’unico sollevato dall’appellante – non vi è stata alcuna pronuncia del tribunale.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 645 e 163 bis c.p.c., sostenendo che il tribunale ha errato nell’affermare che esso S. si è avvalso di ben tre riduzione di termini. Secondo il ricorrente davanti al giudice di pace non vi è una facoltativa “riduzione di termini”, bensì è l’art. 318 c.p.c., a stabilire che i termini di comparizione sono la metà di quelli fissati dall’art. 163 bis c.p.c.. Peraltro l’art. 645 c.p.c., sancisce che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di comparizione sono ridotti della metà. Infine l’eventuale riduzione del termine ex art. 163 c.p.c., è disposta con decreto motivato del presidente. Ad avviso del ricorrente il tribunale ha anche errato nel ritenere lesi i diritti di difesa del condominio il quale si era ritualmente costituito senza eccepire alcunchè in merito ai termini di comparizione e senza chiedere di essere rimesso in termini.
La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere e-saminate congiuntamente per l’evidente nesso logico-giuridico che le lega riguardando tutte, sia pur sotto profili diversi, la asserita violazione delle stesse norme (artt. 112, 163 bis, 318 e 645 c.p.c.) e le questioni concernenti la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonchè l’individuazione dei termini minimi a comparire con riferimento al giudizio innanzi al giudice di pace avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Innanzi tutto va evidenziato che i motivi di ricorso sono frutto di una non attenta lettura e di una non corretta interpretazione della sentenza impugnata con la quale, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, il tribunale: a) ha fatto immediatamente riferimento al motivo di gravame proposto dal condominio relativo alla eccepita “nullità della riconvenzionale nella parte in cui l’opponente si avvaleva della duplice riduzione dei termini di cui all’art. 645 c.p.c., e dell’art. 163 bis c.p.c.”, (pagina 2 della sentenza di secondo grado); b) ha ritenuto fondata tale eccezione affermando che nel giudizio innanzi al giudice di pace, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini prevista dall’art. 645 c.p.c., è cumulabile solo con la riduzione di cui all’art. 318 c.p.c., comma 2, e non anche con la riduzione di cui all’art. 163 bis c.p.c., che riguarda il procedimento innanzi al tribunale; c) ha fatto discendere dalla fondatezza del proposto motivo di appello le conseguenze di cui all’art. 164 c.p.c., comma 3, ritenendo obbligatorio per il giudice di pace, di fronte alla detta eccezione così come formulata, “di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini”; d) ha esteso automaticamente l’eccezione – pur se sollevata per la sola parte della riconvenzionale – all’intero atto di opposizione a decreto ingiuntivo considerato unitariamente e contenente sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale.
La sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle censure di cui è stata oggetto con i motivi di ricorso in esame.
Per quanto riguarda la questione concernente i termini a comparire è appena il caso di osservare che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in relazione al giudizio davanti al giudice di pace l’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 c.p.c., (tra le tante, sentenza 30/4/2005 n. 9025; 13/4/2005 n. 7685; 11/7/2003 n. 10909). Il citato art. 318 c.p.c., non prevede la facoltà (concessa all’istante dall’art. 163 bis c.p.c., comma 2) di chiedere l’abbreviazione fino alla metà dei termini di comparizione e ciò perchè, al secondo comma, prescrive in via normale (senza necessità di un’apposita istanza) che tra il giorno della notificazione e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo destinato a svolgersi davanti al giudice di pace l’autonoma riduzione dei termini prevista, in via generale, dall’art. 645 c.p.c., comma 2, è cumulabile solo con l’altra astratta ordinaria abbreviazione dei termini di cui all’art. 318 c.p.c., citato comma 2, e non con quella prevista come facoltà dall’art. 163 bis c.p.c., comma 2, non applicabile al giudizio innanzi al giudice di pace.
Da quanto precede deriva che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, è ineccepibile la decisione del tribunale di fissare in 15 giorni (ossia i 30 di cui all’art. 318 c.p.c., comma 2, ridotti della metà art. 645 c.p.c., ex comma 2) il termine minimo a comparire nel giudizio innanzi al giudice di pace avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Nella specie, come è pacifico, il detto termine minimo non è stato rispettato per cui correttamente il tribunale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per non aver il giudice di pace rilevato la detta nullità della citazione – tempestivamente eccepita dal condominio con l’atto di costituzione nel giudizio di opposizione – disponendo la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini come imposto dall’art. 164 c.p.c., comma 3.
Così provvedendo il tribunale si è attenuto al principio affermato da questa Corte secondo cui, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, l’assegnazione alla parte nell’alto di citazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall’art. 318 c.p.c., produce la nullità dell’atto di citazione stesso ex art. 164 c.p.c., comma 1, (così come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 9), che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, si traduce in nullità della sentenza, la quale ove impugnata sul punto, deve essere cassata con rinvio affinchè il giudice di primo grado ne disponga la rinnovazione d’ufficio entro un termine perentorio, come previsto dall’art. 164 c.p.c., comma 2, (sentenza 27/4/2005 n. 8739).
Per quanto concerne la denunciata violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (di cui all’art. 112 c.p.c.) va segnalato che dalla lettura degli atti processuali (consentita attesa la natura in procedendo del vizio denunciato) risulta che effettivamente il condominio sia in primo che in secondo grado ha eccepito solo “la nullità della domanda riconvenzionale per il mancato rispetto, in citazione, dei termini di comparizione” (pagina 1 dell’atto di appello del condominio) e non anche la nullità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Da tale limitata formulazione dell’eccezione sollevata dal condominio non derivano le conseguenze evidenziate dal S. e poste a base della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il tribunale pronunciato la nullità – non richiesta – dell’atto di opposizione.
In proposito va notato che appare evidente la stretta connessione tra l’opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale contenute nello stesso atto che esattamente il tribunale ha esaminato e valutato unitariamente anche in considerazione degli stessi elementi in fatto e in diritto posti dal S. a fondamento dell’opposizione e della riconvenzionale.
Il giudice di appello – accertata la violazione dei termini a comparire per la controversia avente ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dal S. – non poteva non rilevare comunque la nullità del procedimento svoltosi innanzi al giudice di pace il quale, in applicazione del terzo comma dell’art. 164 c.p.c., avrebbe dovuto fissare una nuova udienza in relazione alla domanda riconvenzionale e spostare alla stessa udienza la trattazione della opposizione a decreto ingiuntivo per poi procedere alla trattazione (necessariamente congiunta) dell’opposizione e della riconvenzionale ed affrontare in tal modo contemporaneamente le questioni relative: alla eccezione sollevata dall’opposto condominio di incompetenza per valore della domanda riconvenzionale; alla eventuale sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello instaurato con la domanda riconvenzionale ove ritenuto tale giudizio di competenza del tribunale e ciò in applicazione dei noti principi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di domanda riconvenzionale proposta dall’opponente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Non si deve provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in difetto di resistenza dell’intimato condominio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008


