La legge 39 del 1989 stabilisce che l’agente immobiliare non può fare altro come attività. Non può essere iscritto in Albi, ruolo, registri o similari. Ma non può nemmeno essere legale rappresentante di società che svolgono attività diversa dalla mediazione immobiliare. Per legge un agente immobiliare può fare il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale) se ha un’anzianità di iscrizione di almeno tre anni o il perito e l’esperto per la Camera di Commercio. Ma non può fare l’impresario edile, il geometra, l’architetto o il consulente aziendale. Gli è permesso però di fare l’amministratore di condominio, visto che ad oggi per svolgere tale attività non è necessaria una particolare iscrizione in albi o ruoli. Basta però saper svolgere il compito con competenza e professionalità. Viceversa a tutti gli amministratori di condominio è concesso essere anche agenti immobiliari: ecco quindi l’idea lanciata da www.corsiacademy.it di favorire l’iscrizione degli amministratori di condominio mediante la frequenza al corso on line, che abilita all’esame da sostenere in Camera di commercio. Il corso si può frequentare comodamente da casa o dallo studio attraverso il proprio computer. Indispensabile un diploma di scuola media superiore, frequentare un corso (anche on line appunto) e superare l’esame in CCIAA e il … gioco è fatto! Per informazioni: info@corsiacademy.it o telefonare 0425 360630 Centro servizi Academy.



