Il Codice della Privacy agli articoli 157 e 158 prevede che il Garante possa effettuare un’attività ispettiva, per il controllo del rispetto della normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali.

Detta attività viene svolta secondo un piano operativo pubblicato online e lungo periodi semestrali, in collaborazione con la Guardia di finanza, in particolare il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche.

Quando vien esercitata

Si tratta di un’attività obbligatoria anche nei confronti dei condomini, nel caso in cui il Garante riceva una segnalazione circa il mancato o non corretto rispetto del codice della privacy.

La segnalazione non necessariamente deve essere fatta da un condomino, è sufficiente infatti che provenga da un qualsiasi soggetto che abbia notato una violazione.

Il ruolo dell’amministratore

Durante l’attività ispettiva l’amministratore deve dimostrare che il non rispetto del codice derivi da una scelta ponderata o da una necessità non altrimenti fronteggiabile; tenendo conto del fatto che il Garante, durante i controlli, ha la possibilità di accedere a tutte le banche dati e gli archivi e che può chiedergli l’esibizione di tutti i documenti rilevanti.

In caso di ispezioni all’interno di un’abitazione, il Garante deve essere munito dell “‘assenso informato del titolare o del responsabile“; o previa autorizzazione del tribunale territorialmente competente, che va rilasciata copia all’amministratore.

Redazione

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