L’art. 1135 c.c. stabilisce che l’amministratore possa ordinare i lavori di manutenzione straordinaria urgenti, riferendone in un successivo momento all’assemblea.

Per urgenza si intende una immediata e impellente necessità di operare, al fine di scongiurare una situazione di pericolo, anche potenziale, che potrebbe aggravarsi o trasformarsi in breve periodo in un grave pregiudizio per la collettività condominiale.

L’orientamento della Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2807 del 2017, stabilisce che se l’amministratore, in base ai poteri previsti dall’art. 1135, comma 2, c.c., abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria urgenti, ed abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio stesso.

Se non sussiste l’elemento dell’urgenza, il rapporto obbligatorio che ne deriva non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza “esterna” delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2 c.c.

Autorizzazione entro 90 giorni

Il D.D.L. semplificazioni (che modifica del d.lgs. n. 33/2016), ha reso meno complicate le procedure per il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’autorizzazione per gli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo d.lgs. n. 42/2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione tecnica.

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Redazione

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