Cassazione Penale Sez. 1 Num. Sent. 31592 Anno 2022 del 07/06/2022
Interessantissima sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato da alcuni condomini avverso alla sentenza del Tribunale di Messina che condanna gli stessi al pagamento di una ammenda per “omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali” non avendo provveduto alla messa in sicurezza ed eliminazione dello stato di pericolo a seguito della caduta di intonaci dai balconi di proprietà degli stessi.
Confermata sentenza di merito
I Giudici di legittimità hanno confermato l’interpretazione del tribunale messinese confermando che” i proprietari di immobili rivestono una posizione di garanzia non delegabile in toto ad altre figure, quali l’amministratore di un condominio” a nullaè valsa la difesa degli stessi che avevano investito dl problema l’amministratore del condominio e quindi l’assemblea che non aveva deliberato nessun intervento.
Responsabilità del proprietario non delegabile
La Suprema Corte ha evidenziato come “in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 677 cod. pen. a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa (Sez. 1, n. 50366 del 07/10/2019, Assabese, Rv. 278081). Nel caso in esame il Tribunale di Messina ha correttamente ritenuto di affermare la penale responsabilità degli imputati con riferimento al reato in questione, per non essersi gli stessi attivati al fine di evitare l’evento.”



